Art. 9. Norme procedurali 1. la giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalita' ed i termini per la richiesta e l'eventuale rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio delle strutture e prevede la possibilita' di riesame dell'istanza in caso di esito negativo o di prescrizioni contestate dal soggetto richiedente.