Art. 9.
                          Norma finanziaria
    1.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si
provvede   mediante  utilizzo  ai  sensi  dell'art.  31  della  legge
regionale  4 novembre 1977, n. 42, di quota pari a Euro 144.607,93 in
termini  di  competenza  del  capitolo 9520 "Fondo occorrente per far
fronte  ad  oneri  dipendenti  da  provvedimenti legislativi in corso
concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo" dello
stato  di  previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario
2001  e  aumento  di Euro 144.607,93 dello stanziamento in termini di
competenza  della  U.P.B.  15.101  "Interventi  promozionali  per  il
commercio  a  tutela dei consumatori" dello stato di previsione della
spesa del bilancio per l'anno finanziario 2002.
    2.  Agli  oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge
di bilancio.
    3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 3 si provvede
con lo stanziamento iscritto nell'UPB 18.102 "Spesa di funzionamento"
dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
      Genova, 2 luglio 2002
                              BIASOTTI