Art. 9.
           Taglio dei boschi posti in situazioni speciali
    1.  Nei  boschi  situati  su  terreni  aventi  una pendenza media
superiore  al  cento  per  cento, per una lunghezza misurata lungo le
linee  di  massima  pendenza  superiore  a  cinquanta  metri lineari,
possono  essere  effettuati soltanto gli interventi di diradamento di
cui agli articoli 28, 37 e 42.
    2.  Ai  margini  superiori  dei  boschi di faggio posti al limite
altitudinale  della  vegetazione arborea attuale, per una profondita'
di  cento  metri  misurati  secondo la massima pendenza a partire dal
margine  superiore  del  bosco,  puo'  essere  effettuato soltanto il
governo  ad alto fusto garantendo il mantenimento ed il miglioramento
della copertura arborea.
    3.  Per  la  realizzazione di tagli diversi da quelli indicati ai
commi  1  e  2  deve  essere  presentata richiesta di autorizzazione,
conforme  all'allegato  G,  all'ente competente per territorio, con i
procedimenti amministrativi previsti all'Art. 52. L'autorizzazione e'
concessa  purche'  venga  assicurata  l'assenza  di pericolo di danno
pubblico   per   perdita   di  stabilita',  erosione,  denudazione  o
turbamento del regime delle acque.
    4.  Nei casi di violazione delle norme di cui ai commi precedenti
si  applicano  le sanzioni previste dall'Art. 48, commi 3 e 11, della
legge regionale n. 28/2001.