Art. 9. Taglio dei boschi posti in situazioni speciali 1. Nei boschi situati su terreni aventi una pendenza media superiore al cento per cento, per una lunghezza misurata lungo le linee di massima pendenza superiore a cinquanta metri lineari, possono essere effettuati soltanto gli interventi di diradamento di cui agli articoli 28, 37 e 42. 2. Ai margini superiori dei boschi di faggio posti al limite altitudinale della vegetazione arborea attuale, per una profondita' di cento metri misurati secondo la massima pendenza a partire dal margine superiore del bosco, puo' essere effettuato soltanto il governo ad alto fusto garantendo il mantenimento ed il miglioramento della copertura arborea. 3. Per la realizzazione di tagli diversi da quelli indicati ai commi 1 e 2 deve essere presentata richiesta di autorizzazione, conforme all'allegato G, all'ente competente per territorio, con i procedimenti amministrativi previsti all'Art. 52. L'autorizzazione e' concessa purche' venga assicurata l'assenza di pericolo di danno pubblico per perdita di stabilita', erosione, denudazione o turbamento del regime delle acque. 4. Nei casi di violazione delle norme di cui ai commi precedenti si applicano le sanzioni previste dall'Art. 48, commi 3 e 11, della legge regionale n. 28/2001.