Art. 9.
                           Piano triennale
    1.  La  giunta  regionale  predispone  il  piano  triennale delle
attivita'  di  cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, sentito il comitato per
la cooperazione e la solidarieta' internazionale di cui all'Art. 12.
    2. Il piano triennale, in particolare, contiene:
      a) l'analisi sull'evoluzione del quadro internazionale;
      b) gli  elementi  di analisi della situazione dei paesi e nelle
aree  in cui si svolgono le iniziative di cooperazione internazionale
e di partenariato;
      c) l'indicazione  degli  obiettivi  generali  da  perseguire  e
quelli  da  realizzare  in  via  prioritaria  con  indicazioni  delle
relative risorse;
      d) i progetti di interesse regionali attuati direttamente dalla
Regione  e quelli relativi agli interventi che possono essere attuati
dai soggetti di cui all'Art. 11;
      e) i criteri di riparto delle risorse tra gli interventi di cui
agli articoli 4, 5, 6 e 7.
    3.   Il  piano  triennale  e'  approvato  con  deliberazione  del
consiglio regionale.
    4.  Il  piano  triennale  di  cui  al  comma  1  e'  trasmesso ai
competenti  uffici  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri ai
sensi della vigente legislazione.