Art. 9.
                          Rilascio permessi
    1. Il titolare dell'autorizzazione rilascia ai soci ammessi nelle
zone  B,  ad  eccezione  delle  giornaliere, e nelle zone C, permessi
numerati   progressivamente   predisposti  a  cura  della  provincia,
trattenendone la matrice.
    2.  I permessi per l'accesso alle zone C prevedono appositi spazi
per l'annotazione dei capi abbattuti durante l'addestramento.