Art. 9.
                  Vigilanza e controlli ambientali
    1.   Le   funzioni  di  controllo  e  vigilanza  sono  esercitate
dall'ARPA.
    2. Le attivita' di controllo e vigilanza sono volte a verificare:
      a) il  rispetto  dei  limiti di esposizione ai campi elettrici,
magnetici  ed elettromagnetici e delle misure di cautela ai sensi del
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, e
successive modifiche;
      b) il rispetto delle misure di risanamento previste dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, e successive
modifiche;
      c) il   mantenimento   dei   parametri   tecnici  dell'impianto
dichiarati dal concessionario.
    3. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi
di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti all'A.S.S.
    4.   L'ARPA   e   l'ASS  provvedono  a  inoltrare  i  verbali  di
accertamento  delle infrazioni al comune competente per l'avvio degli
eventuali procedimenti di riduzione a conformita' e/o sanzionatori.