Art. 9. Vigilanza e controlli ambientali 1. Le funzioni di controllo e vigilanza sono esercitate dall'ARPA. 2. Le attivita' di controllo e vigilanza sono volte a verificare: a) il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle misure di cautela ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, e successive modifiche; b) il rispetto delle misure di risanamento previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, e successive modifiche; c) il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarati dal concessionario. 3. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti all'A.S.S. 4. L'ARPA e l'ASS provvedono a inoltrare i verbali di accertamento delle infrazioni al comune competente per l'avvio degli eventuali procedimenti di riduzione a conformita' e/o sanzionatori.