Art. 9.
      Recupero urbanistico dell'abusivismo edilizio e modifiche
  alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 28 e successive modifiche
    1.  In  attuazione di quanto previsto dall'Art. 29 della legge n.
47/1985, come modificato dall'Art. 32, comma 42, del decreto-legge n.
269/2003 e successive modifiche, i comuni interessati da insediamenti
edilizi abusivi provvedono, entro il 30 giugno 2007, al loro recupero
urbanistico  attraverso  apposite  varianti  speciali, ai sensi della
legge  regionale 2 maggio 1980, n. 28 (Norme concernenti l'abusivismo
edilizio  ed  il  recupero  dei nuclei edilizi sorti spontaneamente),
capi  I  e  II, come modificata, da ultimo, dal presente articolo, le
cui  proposte  possono essere presentate sia da soggetti pubblici che
privati.
    2.  Nel  caso  di nuclei edilizi abusivi perimetrati, il recupero
urbanistico provvede, tra l'altro, a conferire agli insediamenti:
      a) un   razionale   inserimento   territoriale   e  urbano,  in
particolare delle infrastrutture viarie e di trasporto;
      b) un'adeguata urbanizzazione primaria e secondaria;
      c) la  disciplina  per  l'edilizia esistente e il suo eventuale
completamento,   nel  rispetto  degli  interessi  e  dei  vincoli  di
carattere  storico,  artistico, archeologico, paesistico ambientale e
idrogeologico.
    3.  Al  secondo  comma  dell'Art.  6-bis della legge regionale n.
28/1980, da ultimo modificato dalla legge regionale 17 dicembre 1996,
n.  58, le parole da: «da superfici vincolate» a: «uso pubblico» sono
sostituite  dalle seguenti: «da superfici gia' destinate a strade o a
diversa destinazione urbanistica.».
    4. All'Art. 15 della legge regionale n. 28/1980:
      a) al  primo  comma  le  parole  da:  «e  per  effetto»  a: «ad
adottare» sono sostituite dalle seguenti: «il comune adotta»;
      b) al   secondo  comma  le  parole  da:  «L'autorizzazione»  a:
«8 ottobre  1979.»  Sono  sostituite  dalle  seguenti:  «La  variante
prevista  dal  presente  articolo  riguarda  anche  il recupero degli
impianti sportivi abusivi sanati ai sensi della normativa vigente».