Art. 9. Recupero urbanistico dell'abusivismo edilizio e modifiche alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 28 e successive modifiche 1. In attuazione di quanto previsto dall'Art. 29 della legge n. 47/1985, come modificato dall'Art. 32, comma 42, del decreto-legge n. 269/2003 e successive modifiche, i comuni interessati da insediamenti edilizi abusivi provvedono, entro il 30 giugno 2007, al loro recupero urbanistico attraverso apposite varianti speciali, ai sensi della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28 (Norme concernenti l'abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei edilizi sorti spontaneamente), capi I e II, come modificata, da ultimo, dal presente articolo, le cui proposte possono essere presentate sia da soggetti pubblici che privati. 2. Nel caso di nuclei edilizi abusivi perimetrati, il recupero urbanistico provvede, tra l'altro, a conferire agli insediamenti: a) un razionale inserimento territoriale e urbano, in particolare delle infrastrutture viarie e di trasporto; b) un'adeguata urbanizzazione primaria e secondaria; c) la disciplina per l'edilizia esistente e il suo eventuale completamento, nel rispetto degli interessi e dei vincoli di carattere storico, artistico, archeologico, paesistico ambientale e idrogeologico. 3. Al secondo comma dell'Art. 6-bis della legge regionale n. 28/1980, da ultimo modificato dalla legge regionale 17 dicembre 1996, n. 58, le parole da: «da superfici vincolate» a: «uso pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «da superfici gia' destinate a strade o a diversa destinazione urbanistica.». 4. All'Art. 15 della legge regionale n. 28/1980: a) al primo comma le parole da: «e per effetto» a: «ad adottare» sono sostituite dalle seguenti: «il comune adotta»; b) al secondo comma le parole da: «L'autorizzazione» a: «8 ottobre 1979.» Sono sostituite dalle seguenti: «La variante prevista dal presente articolo riguarda anche il recupero degli impianti sportivi abusivi sanati ai sensi della normativa vigente».