Art. 9. Autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti di cui all'Art. 30 del decreto legislativo n. 230/1995 1. Le aziende U.S.L. provvedono, sentita la commissione e dandone comunicazione alla Regione, al rilascio di apposita autorizzazione per l'allontanamento dei rifiuti di cui all'Art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 230/1995 e successive modifiche. 2. I rifiuti di cui al comma 1 possono essere raccolti e conferiti a impianti di smaltimento, trattamento o deposito esclusivamente tramite operatori autorizzati ai sensi della normativa vigente.