Art. 9.
Autorizzazione  all'allontanamento dei rifiuti di cui all'Art. 30 del
                   decreto legislativo n. 230/1995
    1. Le aziende U.S.L. provvedono, sentita la commissione e dandone
comunicazione  alla  Regione,  al rilascio di apposita autorizzazione
per  l'allontanamento  dei  rifiuti  di cui all'Art. 30, comma 1, del
decreto legislativo n. 230/1995 e successive modifiche.
    2.  I  rifiuti  di  cui  al  comma 1  possono  essere  raccolti e
conferiti   a   impianti   di  smaltimento,  trattamento  o  deposito
esclusivamente tramite operatori autorizzati ai sensi della normativa
vigente.