Art. 9. Attribuzioni degli enti locali 1. Le funzioni amministrative relative alle azioni di cui alla presente legge sono esercitate dagli enti locali. 2. Le province approvano il programma degli interventi, elaborato con il concorso dei comuni, delle scuole, degli enti formativi e delle istituzioni culturali eistenti sul loro territorio, contenenti i progetti e gli interventi di cui all'Art. 5. 3. Le province e i comuni, rispettivamente per gli interventi di estensione provinciale o comunale, provvedono alla gestione degli interventi e delle relative risorse, assicurandone il monitoraggio e il controllo. 4. Le province trasmettono alla Regione una relazione annuale, comprensiva delle relazioni elaborate dai singoli comuni, sull'utilizzo dei fondi regionali e sul raggiungimento degli obiettivi della programmazione provinciale, nonche' sulle esigenze e le particolarita' del loro territorio. 5. La Regione assume le relazioni trasmesse dalla province a fondamento dei successivi indirizzi triennali.