Art. 9.
                   Attribuzioni degli enti locali

    1.  Le  funzioni  amministrative relative alle azioni di cui alla
presente legge sono esercitate dagli enti locali.
    2. Le province approvano il programma degli interventi, elaborato
con  il  concorso  dei  comuni,  delle scuole, degli enti formativi e
delle  istituzioni culturali eistenti sul loro territorio, contenenti
i progetti e gli interventi di cui all'Art. 5.
    3.  Le province e i comuni, rispettivamente per gli interventi di
estensione  provinciale  o  comunale,  provvedono alla gestione degli
interventi  e delle relative risorse, assicurandone il monitoraggio e
il controllo.
    4.  Le  province  trasmettono alla Regione una relazione annuale,
comprensiva   delle   relazioni   elaborate   dai   singoli   comuni,
sull'utilizzo   dei   fondi  regionali  e  sul  raggiungimento  degli
obiettivi  della programmazione provinciale, nonche' sulle esigenze e
le particolarita' del loro territorio.
    5.  La  Regione  assume  le  relazioni trasmesse dalla province a
fondamento dei successivi indirizzi triennali.