Art. 9. Vigilanza e controllo 1. La vigilanza e il controllo sull'attivita' di cattura e' affidata ai soggetti di cui all'Art. 51 della legge regionale n. 3/1994. 2. Le province trasmettono entro il 31 gennaio 2007 all'INFS e al competente ufficio della giunta regionale una relazione sull'attivita' svolta dai singoli impianti di cattura.