Art. 9. Azioni per la promozione della ricerca scientifica 1. La Provincia, in coerenza con il piano pluriennale per la ricerca scientifica e l'innovazione e nel rispetto dell'ordinamento comunitario, promuove lo sviluppo e l'internazionalizzazione della ricerca mediante: a) finanziamento di prestazioni gia' fornite o da fornire nei settori della scienza e della ricerca; b) intese e accordi di programma con universita' e altri enti di ricerca pubblici e privati; c) indizione di bandi per il finanziamento di progetti di ricerca scientifica; d) incentivazione alla partecipazione a programmi europei e nazionali di ricerca scientifica; e) finanziamento o cofinanziamento di convegni, fiere, conferenze e specifiche iniziative di formazione; f) promozione di giovani ricercatori e ricercatrici e in particolare promozione del genere sottorappresentato; g) promozione di progetti per la comunicazione scientifica; h) istituzione di premi, borse di studio e contributi individuali per ricerca.