Art. 9.
         Azioni per la promozione della ricerca scientifica
    1.  La  Provincia,  in  coerenza  con il piano pluriennale per la
ricerca  scientifica  e l'innovazione e nel rispetto dell'ordinamento
comunitario,  promuove  lo  sviluppo e l'internazionalizzazione della
ricerca mediante:
      a) finanziamento  di  prestazioni gia' fornite o da fornire nei
settori della scienza e della ricerca;
      b) intese  e  accordi di programma con universita' e altri enti
di ricerca pubblici e privati;
      c) indizione  di  bandi  per  il  finanziamento  di progetti di
ricerca scientifica;
      d) incentivazione  alla  partecipazione  a  programmi europei e
nazionali di ricerca scientifica;
      e) finanziamento   o   cofinanziamento   di   convegni,  fiere,
conferenze e specifiche iniziative di formazione;
      f) promozione  di  giovani  ricercatori  e  ricercatrici  e  in
particolare promozione del genere sottorappresentato;
      g) promozione di progetti per la comunicazione scientifica;
      h) istituzione   di   premi,   borse  di  studio  e  contributi
individuali per ricerca.