Art. 9.
              Prove d'esame e valutazione di idoneita'

    I. E' affidato alla Regione l'espletamento delle prove d'esame di
cui  agli  articoli 3  e  5,  nonche'  di  quelle previste nel regime
transitorio di' cui al comma 3 dell'Art. 8.
    2.  Con  decreto dell'Assessore regionale competente per materia,
emanato  entro  sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge,  sono  disciplinate  per  ciascuna  professione  turistica  le
modalita' attuative dell'esame.