Art. 9.
                         Revoca del prestito
    1. L'ente gestore revoca il prestito qualora accerti:
      a) la  non  rispondenza  tra  quanto dichiarato dal richiedente
nella  domanda e la reale situazione accertata a seguito di controlli
successivi da parte dell'ente gestore;
      b) la  mancata  effettuazione della spesa per la quale e' stato
concesso il prestito.
    2.   Nei  casi  individuati  dal  comma 1  il  beneficiario  deve
rimborsare alla banca il prestito residuo, maggiorato degli interessi
che l'ente gestore e' tenuto a corrispondere.