Art. 9. Erogazione dei contributi per acquisizione diretta 1. La struttura regionale competente in materia di trasporti comunica con raccomandata a/r al richiedente l'inserimento in graduatoria e l'entita' del contributo assegnato. 2. A pena di esclusione dalla graduatoria, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il richiedente comunica, a mezzo raccomandata, accettazione del contributo regionale. 3. Il contributo regionale e' erogato in unica soluzione con determinazione della struttura regionale competente in materia di trasporti, su presentazione di copia in originale dell'atto di trasferimento del bene.