Art. 9.
         Erogazione dei contributi per acquisizione diretta
    1.  La  struttura  regionale  competente  in materia di trasporti
comunica   con  raccomandata  a/r  al  richiedente  l'inserimento  in
graduatoria e l'entita' del contributo assegnato.
    2.  A  pena  di esclusione dalla graduatoria, entro trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il richiedente
comunica,   a   mezzo   raccomandata,   accettazione  del  contributo
regionale.
    3.  Il  contributo  regionale  e'  erogato in unica soluzione con
determinazione  della  struttura  regionale  competente in materia di
trasporti,  su  presentazione  di  copia  in  originale  dell'atto di
trasferimento del bene.