Art. 9.
Modificazioni agli articoli 25 e 29 della legge regionale n. 12/2002

1.  Al  comma  1  dell'art.  25 e al comma 1 dell'art. 29 della legge
regionale  n.  12/2002, dopo le parole: "personale di cui all'art. 5,
comma  2,  lettera  a),"  sono  inserite le seguenti: "e al personale
addetto alle mansioni di armiere".