Art. 9. Modificazioni agli articoli 25 e 29 della legge regionale n. 12/2002 1. Al comma 1 dell'art. 25 e al comma 1 dell'art. 29 della legge regionale n. 12/2002, dopo le parole: "personale di cui all'art. 5, comma 2, lettera a)," sono inserite le seguenti: "e al personale addetto alle mansioni di armiere".