Art. 9. Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 19 «Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni», e successive modifiche 1. All'art. 3 della legge regionale n. 19/2001, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, lettera b), la parola: «sei» e' sostituita dalla seguente: «quattro»; b) al comma 3, dopo le parole: «cinque anni», sono aggiunte le seguenti: «indipendentemente dalla durata della legislatura». 2. All'art. 4 della legge regionale n. 19/2001 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: «b) presidente o componente di organi amministrativi di enti pubblici, anche non economici, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali»; b) la lettera e) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: «e) dipendente della giunta o del consiglio regionale». 3. All'art. 9, comma 2, della legge regionale n. 19/2001 le parole: «al cinquanta» sono sostituite dalle seguenti: «al trenta». 4. In sede di prima attuazione le modifiche apportate alla legge regionale n. 19/2001 dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo producono i propri effetti con riferimento al nuovo Comitato regionale per le comunicazioni costituito a seguito della scadenza naturale dell'organo attualmente in carica.