Art. 9.
Modifiche  alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 19 «Istituzione del
  Comitato regionale per le comunicazioni», e successive modifiche

1.  All'art.  3  della  legge regionale n. 19/2001, sono apportate le
seguenti  modifiche:  a)  al comma 1, lettera b), la parola: «sei» e'
sostituita dalla seguente: «quattro»;
b)  al  comma  3,  dopo  le  parole:  «cinque anni», sono aggiunte le
seguenti: «indipendentemente dalla durata della legislatura».
2.  All'art.  4  della  legge  regionale n. 19/2001 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
«b)   presidente  o  componente  di  organi  amministrativi  di  enti
pubblici,  anche  non  economici,  nominati  da  organi  governativi,
regionali, provinciali o comunali»;
b) la lettera e) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
«e) dipendente della giunta o del consiglio regionale».
3.  All'art.  9, comma 2, della legge regionale n. 19/2001 le parole:
«al cinquanta» sono sostituite dalle seguenti: «al trenta».
4.  In  sede  di  prima  attuazione le modifiche apportate alla legge
regionale  n.  19/2001  dai  commi  1,  2  e  3 del presente articolo
producono   i  propri  effetti  con  riferimento  al  nuovo  Comitato
regionale  per  le  comunicazioni costituito a seguito della scadenza
naturale dell'organo attualmente in carica.