Art. 9. Procedimento di riconoscimento 1. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, il direttore di ripartizione competente informa la persona richiedente degli eventuali documenti mancanti. 2. Il direttore di ripartizione competente, ai fini dell'istruttoria, richiede, oltre alla certificazione della nazionalita' della persona richiedente, i documenti di cui agli articoli precedenti, la cui data di rilascio non deve essere anteriore a tre mesi dalla loro data di presentazione. 3. In caso di dubbio fondato, il direttore di ripartizione competente puo' richiedere una conferma dell'autenticita' degli attestati e dei titoli di formazione alle autorita' che li hanno rilasciati. 4. In caso di dubbio fondato, qualora il titolo di formazione sia stato rilasciato dall'autorita' competente di uno Stato membro dell'Unione europea per una formazione ricevuta, anche in parte, in un altro Stato membro, il direttore di ripartizione competente puo' verificare: a) se il programma di formazione per cui e' stato rilasciato il titolo e' formalmente certificato dall'ente che ha impartito la formazione; b) se il titolo di formazione e' lo stesso che sarebbe stato rilasciato dallo Stato membro in cui e' stata effettuata la formazione, qualora essa fosse stata completata nel medesimo. 5. Qualora per l'accesso alla professione sia prevista la prestazione di un giuramento o una dichiarazione solenne, il direttore di ripartizione competente provvede ad adeguare la formula del giuramento o della dichiarazione conformandola allo status di cittadino dell'Unione europea. 6. L'intero procedimento deve concludersi entro tre mesi dalla data di presentazione della documentazione completa da parte della persona beneficiaria.