Art. 9.

                   Procedimento di riconoscimento



   1.  Entro  trenta  giorni  dalla  presentazione  della domanda, il
direttore  di  ripartizione competente informa la persona richiedente
degli eventuali documenti mancanti.
   2.    Il   direttore   di   ripartizione   competente,   ai   fini
dell'istruttoria,   richiede,   oltre   alla   certificazione   della
nazionalita'  della  persona  richiedente,  i  documenti  di cui agli
articoli  precedenti,  la  cui  data  di  rilascio  non  deve  essere
anteriore a tre mesi dalla loro data di presentazione.
   3.  In  caso  di  dubbio  fondato,  il  direttore  di ripartizione
competente  puo'  richiedere  una  conferma  dell'autenticita'  degli
attestati  e  dei  titoli  di  formazione alle autorita' che li hanno
rilasciati.
   4.  In caso di dubbio fondato, qualora il titolo di formazione sia
stato  rilasciato  dall'autorita'  competente  di  uno  Stato  membro
dell'Unione  europea  per una formazione ricevuta, anche in parte, in
un  altro  Stato membro, il direttore di ripartizione competente puo'
verificare:
    a)  se  il programma di formazione per cui e' stato rilasciato il
titolo  e'  formalmente  certificato  dall'ente  che  ha impartito la
formazione;
    b)  se  il  titolo  di  formazione e' lo stesso che sarebbe stato
rilasciato   dallo  Stato  membro  in  cui  e'  stata  effettuata  la
formazione, qualora essa fosse stata completata nel medesimo.
   5.   Qualora  per  l'accesso  alla  professione  sia  prevista  la
prestazione   di  un  giuramento  o  una  dichiarazione  solenne,  il
direttore  di ripartizione competente provvede ad adeguare la formula
del  giuramento  o  della  dichiarazione conformandola allo status di
cittadino dell'Unione europea.
   6.  L'intero  procedimento  deve  concludersi entro tre mesi dalla
data  di  presentazione  della documentazione completa da parte della
persona beneficiaria.