Art. 9.
               Contributi per iniziative promozionali

   1.  La  Regione,  nei  limiti  degli  stanziamenti  di  bilancio e
nell'ambito  degli  orientamenti  geografici e settoriali individuati
nel   Programma  Regionale  Triennale  di  cui  all'art.  6,  concede
annualmente  contributi  a  favore  dei  soggetti  di cui al comma 2,
finalizzati a:
   a)   sostenere  la  partecipazione  a  manifestazioni  fieristiche
all'estero o in Italia con qualifica internazionale;
   b)  realizzazione,  stampa, distribuzione di cataloghi, repertori,
depliant, materiale informativo in lingua estera;
   c) work-shop, conferenze, incontri di affari;
   d) realizzazione di siti internet in lingue estere;
   e) iniziative finalizzate al commercio elettronico internazionale;
   f)  missioni di operatori esteri in Italia finalizzate ad incontri
con imprese liguri.
   2. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono:
   a)  consorzi  o societa' consortili aventi sede legale in Liguria,
costituiti  per  almeno  il  settantacinque  per cento da imprese con
unita'  locale  sul  territorio  regionale  e con almeno due terzi di
imprese  produttive  industriali  e  artigianali  e  di  servizi alla
produzione;
   b)  associazioni  di  categoria  delle  imprese  produttive liguri
maggiormente  rappresentative  a  livello  regionale  o loro societa'
controllate.
   3.  I  contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo criteri,
modalita'  e  tempi  stabiliti  dalla  Giunta  regionale con apposito
provvedimento.