Art. 9. Contributi per iniziative promozionali 1. La Regione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e nell'ambito degli orientamenti geografici e settoriali individuati nel Programma Regionale Triennale di cui all'art. 6, concede annualmente contributi a favore dei soggetti di cui al comma 2, finalizzati a: a) sostenere la partecipazione a manifestazioni fieristiche all'estero o in Italia con qualifica internazionale; b) realizzazione, stampa, distribuzione di cataloghi, repertori, depliant, materiale informativo in lingua estera; c) work-shop, conferenze, incontri di affari; d) realizzazione di siti internet in lingue estere; e) iniziative finalizzate al commercio elettronico internazionale; f) missioni di operatori esteri in Italia finalizzate ad incontri con imprese liguri. 2. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono: a) consorzi o societa' consortili aventi sede legale in Liguria, costituiti per almeno il settantacinque per cento da imprese con unita' locale sul territorio regionale e con almeno due terzi di imprese produttive industriali e artigianali e di servizi alla produzione; b) associazioni di categoria delle imprese produttive liguri maggiormente rappresentative a livello regionale o loro societa' controllate. 3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo criteri, modalita' e tempi stabiliti dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.