Art. 9.
               Patti locali per la sicurezza integrata

   1.  La  Regione  riconosce  le competenze proprie specifiche degli
enti  locali e dei soggetti pubblici, privati e dell'associazionismo,
operanti  in  campo  sociale,  in  materia di sicurezza integrata, ne
coordina gli interventi e promuove e sostiene accordi di partenariato
con gli stessi soggetti.
   2.  Gli  accordi  di partenariato stipulati per la promozione e la
realizzazione  di  politiche di sicurezza integrata in ambito locale,
sono denominati patti locali per la sicurezza integrata.
   3. Gli interventi volti a realizzare patti locali per la sicurezza
integrata  riguardano in particolare le azioni sottoelencate e devono
prevedere almeno tre delle tipologie indicate:
   a)  la riqualificazione e la rivitalizzazione urbanistica di parti
del  territorio  con  interventi  finalizzati  alla dissuasione delle
manifestazioni di microcriminalita' diffusa anche con la dotazione di
impianti  tecnologici  per rendere piu' sicuri i luoghi, gli esercizi
pubblici, artigianali e commerciali;
   b)  il rafforzamento della prevenzione sociale nei confronti delle
aree  e  dei  soggetti  a  rischio,  con  particolare  attenzione  al
controllo  dei  processi  che  favoriscono l'esposizione ad attivita'
criminose;
   c)   la   tutela   delle  piccole  e  medie  imprese  artigianali,
commerciali  e  turistiche  particolarmente  a  rischio criminalita',
tramite   associazioni  di  categoria,  consorzi  e  associazioni  di
imprenditori turistici, di produttori o di commercianti;
   d)   il   rafforzamento  della  vigilanza  e  della  presenza  sul
territorio  degli  operatori  addetti alla prevenzione sociale e alla
sicurezza,  al fine di assicurare l'intervento tempestivo dei servizi
di competenza degli enti locali con attenzione ai piccoli comuni;
   e)  la  predisposizione  di  strumenti  che rendano praticabili le
sanzioni  alternative  alla pena detentiva quali i lavori socialmente
utili   o   comunque   attivita'   riparatorie  nei  confronti  della
collettivita' nell'ambito di misure alternative alla detenzione;
   f)  lo  sviluppo dell'attivita' di mediazione e di prevenzione dei
conflitti sociali e culturali;
   g) l'assistenza e l'aiuto alle vittime dei reati;
   h) le politiche di sicurezza di genere e di tutela dell'infanzia e
degli anziani;
   i)  iniziative  nelle  scuole  tese  alla  promozione  di  momenti
didattici   ed   educativi,   finalizzati   all'apprendimento   della
legislazione  relativa  agli  obblighi,  ai  diritti  e ai doveri dei
cittadini nonche' all'educazione alla cittadinanza;
   l)   l'opera  di  informazione,  che  gli  enti  locali  anche  in
collaborazione  con  soggetti  pubblici  o privati, pongono in essere
presso  le  diverse  comunita'  immigrate  in Piemonte, riguardo alla
conoscenza delle norme del nostro ordinamento giuridico.
   4. Il patto locale di sicurezza integrata prevede:
   a)  l'analisi  delle  problematiche concernenti la sicurezza delle
comunita' interessate, assicurandone la massima partecipazione;
   b)  gli  obbiettivi da perseguire ed il programma degli interventi
da realizzare, nell'ambito dell'attuazione degli accordi.
   5.  I  patti  locali per la sicurezza integrata di cui al comma 2,
operano  in  ambito provinciale o sub provinciale omogeneo sulla base
dei principi di integrazione e coordinamento.