Art. 9. Patti locali per la sicurezza integrata 1. La Regione riconosce le competenze proprie specifiche degli enti locali e dei soggetti pubblici, privati e dell'associazionismo, operanti in campo sociale, in materia di sicurezza integrata, ne coordina gli interventi e promuove e sostiene accordi di partenariato con gli stessi soggetti. 2. Gli accordi di partenariato stipulati per la promozione e la realizzazione di politiche di sicurezza integrata in ambito locale, sono denominati patti locali per la sicurezza integrata. 3. Gli interventi volti a realizzare patti locali per la sicurezza integrata riguardano in particolare le azioni sottoelencate e devono prevedere almeno tre delle tipologie indicate: a) la riqualificazione e la rivitalizzazione urbanistica di parti del territorio con interventi finalizzati alla dissuasione delle manifestazioni di microcriminalita' diffusa anche con la dotazione di impianti tecnologici per rendere piu' sicuri i luoghi, gli esercizi pubblici, artigianali e commerciali; b) il rafforzamento della prevenzione sociale nei confronti delle aree e dei soggetti a rischio, con particolare attenzione al controllo dei processi che favoriscono l'esposizione ad attivita' criminose; c) la tutela delle piccole e medie imprese artigianali, commerciali e turistiche particolarmente a rischio criminalita', tramite associazioni di categoria, consorzi e associazioni di imprenditori turistici, di produttori o di commercianti; d) il rafforzamento della vigilanza e della presenza sul territorio degli operatori addetti alla prevenzione sociale e alla sicurezza, al fine di assicurare l'intervento tempestivo dei servizi di competenza degli enti locali con attenzione ai piccoli comuni; e) la predisposizione di strumenti che rendano praticabili le sanzioni alternative alla pena detentiva quali i lavori socialmente utili o comunque attivita' riparatorie nei confronti della collettivita' nell'ambito di misure alternative alla detenzione; f) lo sviluppo dell'attivita' di mediazione e di prevenzione dei conflitti sociali e culturali; g) l'assistenza e l'aiuto alle vittime dei reati; h) le politiche di sicurezza di genere e di tutela dell'infanzia e degli anziani; i) iniziative nelle scuole tese alla promozione di momenti didattici ed educativi, finalizzati all'apprendimento della legislazione relativa agli obblighi, ai diritti e ai doveri dei cittadini nonche' all'educazione alla cittadinanza; l) l'opera di informazione, che gli enti locali anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati, pongono in essere presso le diverse comunita' immigrate in Piemonte, riguardo alla conoscenza delle norme del nostro ordinamento giuridico. 4. Il patto locale di sicurezza integrata prevede: a) l'analisi delle problematiche concernenti la sicurezza delle comunita' interessate, assicurandone la massima partecipazione; b) gli obbiettivi da perseguire ed il programma degli interventi da realizzare, nell'ambito dell'attuazione degli accordi. 5. I patti locali per la sicurezza integrata di cui al comma 2, operano in ambito provinciale o sub provinciale omogeneo sulla base dei principi di integrazione e coordinamento.