Art. 9. Autorizzazione per impegni e pagamenti 1. E' autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2008, nei limiti degli stanziamenti di competenza di cui all'art. 4, primo comma, della presente legge. 2. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2008, nei limiti degli stanziamenti di cassa di cui all'art. 4, comma 2, della presente legge.