Art. 9. Disposizioni in materia di opere pubbliche e di trasporti 1. Al fine di proseguire nell'azione di sostegno all'attuazione della gestione unitaria del servizio idrico integrato e alla partecipazione di tutti i comuni della Sardegna alla societa' Abbanoa S.p.a. gestore unico affidatario del servizio da parte dell'Autorita' d'ambito territoriale ottimale per la Sardegna, e' autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 14.000.000 per la concessione di un contributo straordinario a favore dei singoli comuni, da assegnare secondo le modalita' dell'art. 13, commi 1 e 2, della legge regionale n. 2 del 2007 (UPB S07.07.002). 2. Per le finalita' di cui all'art. 21, comma 2, della legge regionale n. 6 dicembre 2006, n. 19 (disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), anche in relazione alla necessita' di compensare il valore energetico dell'acqua fornita al settore agricolo, l'amministrazione regionale e' autorizzata ad erogare all'ente acque della Sardegna (ENAS) l'importo di euro 10.000.000 per l'anno 2008 e di euro 9.000.000 per l'anno 2009 (UPB S07.07.002). 3. L'ente acque della Sardegna (ENAS) e' autorizzato a destinare una quota dei rientri tariffari non superiore al 3 per mille a favore della cooperazione internazionale sull'acqua, in ambito mediterraneo, e concorre altresi' nell'organizzazione attiva dei progetti di cooperazione, utilizzando le proprie risorse umane e tecnologiche. 4. Nella lettera b) del comma 11 dell'art. 21 della legge regionale n. 4 del 2006, le parole «del sistema Flumendosa-Campidano» sono soppresse. 5. Per la realizzazione di un programma di interventi strutturali urgenti di manutenzione straordinaria, riassetto funzionale, completamento ed integrazione delle opere del sistema idrico multisettoriale e dei sistemi di trasporto principali idrici settoriali e' autorizzato lo stanziamento di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2008,2009,2010 e 2011 (UPB S07.07.005). 6. Per sostenere gli oneri di realizzazione, integrazione e potenziamento di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per un importo complessivo non inferiore a 25 MW inseriti e da inserire nel sistema idrico multisettoriale, l'amministrazione regionale e' autorizzata ad erogare all'ENAS l'importo di euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010; il relativo programma e' approvato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore dei lavori pubblici (UPB S07.07.004). 7. E' abrogato il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 1° giugno 1999, n. 20 (anticipazione finanziaria per l'entrata in esercizio della diga Cantoniera sul Tirso ed entrata in vigore di alcune norme di contabilita). L'amministrazione regionale e' autorizzata a far fronte agli oneri diretti e indiretti connessi all'acquisizione degli impianti idroelettrici sul fiume Tirso in localita' Busachi con le risorse finanziarie e le modalita' indicate dal comma 6 dell'art. 19 della legge regionale n. 2 del 2007. 8. Il termine fissato dal comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 7 del 2005, per la conclusione delle operazioni di liquidazione dell'ente sardo acquedotti e fognature (ESAF) e' prorogato di ulteriori ventiquattro mesi. Per gli oneri derivanti dalla gestione liquidatoria dell'ente sardo acquedotti e fognature disposta con l'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 7 del 2005, e' disposto l'importo di euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009 (UPB S07.07.003). 9. Fino alla scadenza del termine prorogato dal comma 8, previa verifica delle necessita' di funzionamento della gestione liquidatoria del disciolto ente, possono essere prorogati i rapporti di collaborazione coordinata con il medesimo in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge. 10. L'ESAF in liquidazione e' autorizzato a rinunciare alla riscossione di crediti di limitato importo, vantati per la pregressa gestione del servizio idrico e fognario, compresi entro la somma di euro 50 per ciascun debitore, relativi a tariffe e canoni, oltre agli eventuali relativi oneri di riscossione e per interessi ed al netto di anticipi e depositi sui consumi, con corrispondente eliminazione dei relativi importi dalle proprie scritture contabili. Si da' luogo all'integrale riscossione dei crediti di maggior importo. 11. La lettera b) del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 2 del 2007, e' sostituita dalla seguente: «b) l'importo che residua nello stanziamento, dopo l'erogazione del contributo di cui alla lettera a) e' assegnato a ciascun comune sulla base della sua partecipazione al capitale sociale del gestore unico Abbanoa S.p.a.; ». 12. In deroga alla legga regionale n. 9 del 2006, e' autorizzata l'ulteriore spesa di euro 4.000.000 per l'anno 2008 e di euro 2.000.000 per l'anno 2009 quale finanziamento ulteriore alle province per la manutenzione di strade di loro competenza (UPB S07.01.002). 13. I termini di impegnabilita' delle risorse destinate agli enti locali ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2006), relativi all'annualita' 2004, sono prorogati al 31 dicembre 2008 (UPB S02.01.005). 14. Per la concessione di finanziamenti volti alla realizzazione di interventi di opere pubbliche e di infrastrutture di interesse degli enti locali volte a soddisfare le esigenze prioritarie delle comunita' al fine di garantire un adeguato livello di servizi di base e' autorizzato lo stanziamento di euro 5.000.000, per l'anno 2008, di euro 15.000.000 per l'anno 2009 e di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Il relativo programma d'intervento e' approvato dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore competente (UPB S07.10.005). 15. E' autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per l'anno 2008 e di euro 12.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 finalizzata all'acquisto anche in leasing ed al rinnovo del parco macchine delle aziende pubbliche di trasporto pubblico anche al fine di compensare gli svantaggi generati dagli obblighi di esercizio e tariffari (UPB S07.10.002); la stessa modalita' di acquisto in leasing e' consentita anche a valere sulle assegnazioni disposte allo stesso fine in anni precedenti. 16. Per la riallocazione in altre strutture delle attivita' e delle funzioni che gli organismi del Ministero della difesa esercitano negli immobili da trasferire alla Regione sarda ai sensi dell'art. 14 dello statuto speciale per la Sardegna e delle intese istituzionali sottoscritte in data 10 novembre 2006 e 28 marzo 2007 e' autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 8.000.000 (UPB S07.10.004). 17. Nella legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 (disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna), sono introdotte le seguenti modifiche: a) nella lettera a) del comma 1 dell'art. 7, dopo le parole «di piu' province» sono inserite le seguenti: «nonche' per quelli di cui al comma 3; »; b) nella rubrica dell'art. 11 le parole «Agenzia regionale» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione generale»; c) nel comma 1 dell'art. 11 il periodo «E' istituita, quale direzione generale dell'assessorato dei trasporti, l'agenzia regionale per il trasporto pubblico locale» e' sostituito dal seguente: «Ai sensi dell'art. 12, comma 1, e dell'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 13 novembre 1998, n. 31, e' istituita presso l'assessorato dei trasporti la direzione generale per il trasporto pubblico locale; la relativa spesa fa carico alle risorse stanziate nella UPB S01.02.001.»; d) nei commi 2, 3, 5 e 6 dell'art. 11 le parole «l'agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «la direzione generale per il trasporto pubblico locale»; e) il comma 4 dell'art. 11 e' sostituito dal seguente: «4. La direzione generale per il trasporto pubblico locale si articola in servizi ed ulteriori unita' organizzative, ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge regionale n. 31 del 1998. Il direttore generale della stessa e' individuato secondo le modalita' previste dagli articoli 28 e 29 della legge regionale n. 31 del 1998.»; f) nel comma 5 dell'art. 11 le parole «su richiesta del direttore» sono sostituite dalle seguenti: «su richiesta dello stesso e del direttore generale»; nell'ultimo periodo le parole «indetto e gestito direttamente dalla agenzia medesima» sono sostituite dalle seguenti: «indetto e gestito dall'assessorato regionale competente in materia di personale»; g) nel comma 6 dell'art. 11 le parole «nell'ambito dei limiti di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio ad essa attribuiti»; h) il comma 3 dell'art. 39 e' abrogato; i) dopo il comma 2 dell'art. 45 e' inserito il seguente: «2-bis. Fatte salve eventuali ed ulteriori proroghe del termine di cui all'art. 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le concessioni di cui al comma precedente sono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale annuale di bilancio, sostituite in via sperimentale e provvisoria da contratti di servizio cosi' come previsti dall'art. 24 della presente legge.». Le somme stanziate nell'anno 2007 sul capitolo SC07.0603 - UPB S07.06.001 sono conservate in conto residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo per le finalita' di cui al presente comma. 18. Nel comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 27 agosto 1982, n. 16 (norme per la concessione di contributi di esercizio e per investimenti alle aziende di trasporto esercenti servizi pubblici di linea a carattere regionale e locale), e successive integrazioni e modificazioni, sono abrogate le parole «Chiara indicazione dell'intervento regionale, ai sensi della presente legge e della legge regionale 28 dicembre 1977, n. 52, deve essere apposta sulle fiancate del veicolo secondo modalita' disposte dall'assessore regionale dei trasporti.». 19. E' autorizzata, nell'anno 2008, la spesa complessiva di euro 120.000 quale rimborso al CASIC delle somme anticipate dallo stesso per la copertura a saldo degli oneri derivanti dalla liquidazione della Porto Terminai Mediterraneo S.p.a. nonche' delle spese derivanti dalla gestione dei centri intermodali di Porto Torres e Chilivani (UPB S07.04.004).». 20. E' abrogata la legge regionale 15 maggio 1951, n. 20 (provvidenze a favore delle imprese di navigazione), e successive modifiche e integrazioni. 21. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 20, comma 8, della legge regionale n. 2 del 2007 e' autorizzato, nell'anno 2008, lo stanziamento di euro 200.000 (UPB S07.04.003). 22. A valere sullo stanziamento dell'UPB S07.06.001 - cap. SC07.0609, una quota, per un importo fino a euro 11.000.000, e' destinata alla copertura degli oneri derivanti dai rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro del trasporto pubblico locale per i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005. 23. E' autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 4.000.000 per la costituzione di un fondo destinato a fronteggiare i danni alle infrastrutture degli enti locali provocati da eventi calamitosi avvenuti nel novembre 2007 (UPB S04.03.006). 24. I termini di utilizzo delle risorse di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 28 dicembre 2006, n. 21 (autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2007 e disposizioni per la chiusura dell'esercizio 2006), sono prorogati all'anno 2008. 25. L'espressione «capitale scaduto» contenuta nel comma 9 dell'art. 27 della legge regionale n. 4 del 2006 e' da intendersi nel senso di «capitale residuo effettivamente erogato».