Art. 9. Principio di non sovrapposizione tra enti associativi 1. La Regione favorisce la razionalizzazione del processo di riorganizzazione delle funzioni, dei servizi e delle strutture incentivando le forme associative con personalita' giuridica a vocazione plurifunzionale e in ambito sovracomunale in cui non vi sia sovrapposizioni di enti e di competenze. A tal fine, per accedere ai contributi regionali destinati alle forme associative, ivi incluse le Nuove Comunita' montane ed il Nuovo Circondario imolese, i Comuni non possono aderire per le stesse funzioni o servizi a piu' di un ente associativo, salva l'adesione a consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali o regionali. 2. La Regione promuove, in via prioritaria la fusione tra comuni, la costituzione di Unioni di comuni e l'esercizio associato delle funzioni da parte delle Nuove Comunita' montane.