Art. 9.

        Principio di non sovrapposizione tra enti associativi



   1.  La  Regione  favorisce  la  razionalizzazione  del processo di
riorganizzazione  delle  funzioni,  dei  servizi  e  delle  strutture
incentivando  le  forme  associative  con  personalita'  giuridica  a
vocazione plurifunzionale e in ambito sovracomunale in cui non vi sia
sovrapposizioni  di enti e di competenze. A tal fine, per accedere ai
contributi regionali destinati alle forme associative, ivi incluse le
Nuove Comunita' montane ed il Nuovo Circondario imolese, i Comuni non
possono  aderire  per  le stesse funzioni o servizi a piu' di un ente
associativo, salva l'adesione a consorzi istituiti o resi obbligatori
da leggi nazionali o regionali.
   2.  La Regione promuove, in via prioritaria la fusione tra comuni,
la  costituzione  di  Unioni  di comuni e l'esercizio associato delle
funzioni da parte delle Nuove Comunita' montane.