Art. 9. Requisiti minimi strutturali e funzionali dei campeggi e dei villaggi turistici 1. I campeggi e i villaggi turistici, ai fini dell'attribuzione della classificazione, posseggono i seguenti requisiti minimi strutturali e funzionali, di cui agli allegati A1 ed A2: a) superficie dell'area su cui insiste la struttura appositamente delimitata con idonei sistemi a garantire la sicurezza e la riservatezza degli ospiti; b) superficie dell'area per i servizi generali non superiore al 20 per cento della superficie complessiva della struttura; c) ove non disciplinato dagli strumenti urbanistici vigenti, una quota minima del 30 per cento della superficie complessiva della struttura riservata a verde sportivo e naturalistico. Nella suddetta quota minima la parte riservata a verde sportivo non puo' in ogni caso superare il limite del 20 per cento; d) superficie minima da destinare ad aree alberate o ombreggiate, pari al 10 per cento per i campeggi ed al 25 per cento per i villaggi turistici, rispetto alla superficie totale della struttura; e) percentuale minima di piazzole attrezzate rispetto al numero di piazzole presenti nella struttura compresa tra il 10 ed il 15 per cento per i campeggi e tra il 20 ed il 25 per cento per i villaggi turistici; f) viabilita' interna e di accesso ai veicoli con relativo rimorchio, realizzata attraverso l'utilizzo di materiale arido e di rifinitura idoneo a consentire un agevole transito degli stessi, ad evitare sollevamento di polveri ed a favorire il deflusso delle acque meteoriche anche al fine di garantire la tenuta del sottofondo in considerazione del peso dei veicoli e dei relativi rimorchi nonche' viabilita' pedonale interna che assicuri il comodo e diretto accesso ai servizi, alle aree comuni ed ai servizi accessori anche ad anziani ed a persone diversamente abili; g) parcheggio con numero di posti auto almeno pari al 50 per cento delle piazzole. Il posto auto puo' essere ubicato affianco alle piazzole, all'interno della struttura in zone riservate, o all'esterno della struttura stessa; h) presenza continua garantita, del responsabile della struttura o di un suo delegato e servizio di ricevimento ed accettazione garantito di giorno, per almeno 8 ore nei campeggi e per almeno 12 ore nei villaggi turistici, nonche' servizio di sorveglianza o reperibilita' assicurato 24 ore su 24; i) impianto telefonico per uso comune a disposizione degli ospiti 24 ore su 24, o, in caso di scarsa copertura di servizi di telefonia mobile, un impianto telefonico ogni 500 ospiti. In caso di comprovata impossibilita' all'istallazione del telefono e di non copertura di rete mobile, impianto di collegamento radio; per i campeggi ed i villaggi turistici classificati a tre o quattro stelle, presenza di una postazione internet o di un servizio per la connessione WI-FI; l) pulizia delle aree comuni e dei servizi generali almeno una volta al giorno nei campeggi ed almeno due volte al giorno nei villaggi turistici, nonche' dei servizi igienici almeno due volte al giorno; m) planimetria generale esposta all'interno del locale di ricevimento del complesso ricettivo e regolamento interno, esposto in modo ben visibile al pubblico, che contenga gli aspetti di carattere organizzativo, le istruzioni e le raccomandazioni in ordine alla tranquillita' del soggiorno, alla sicurezza degli ospiti ed alla tutela dell'ambiente e del territorio circostante; n) servizio di spaccio e di bar; o) servizi ricreativi e per lo svago nel numero indicato all'allegato A2, punto 2.08, nonche', per i soli villaggi turistici, presenza di almeno due impianti sportivi; p) illuminazione, attraverso l'utilizzo di fonti di illuminazione a basso consumo energetico, dei varchi e di tutti i percorsi d'accesso, dei parcheggi, dei servizi igienici e delle aree destinate ai servizi generali ed accessori, che consenta l'utilizzo notturno in sicurezza; q) gruppo elettrogeno in grado di assicurare, l'energia necessaria alla illuminazione degli spazi comuni ed il funzionamento dei servizi essenziali, nonche' di garantire il funzionamento di una pompa di sollevamento e di un'ulteriore pompa di riserva, in caso di mancanza di energia elettrica; r) cassette di pronto soccorso in quantita' di una ogni duecento persone e di almeno una nel caso di un numero inferiore di ospiti, contenenti il materiale prescritto dalla azienda unita' sanitaria locale competente, nonche', per le sole strutture con capacita' ricettiva superiore a 600 persone o che distino oltre 10 km da un centro dotato di servizio medico, predisposizione di un locale attrezzato per il primo soccorso da espletarsi da personale formato presso centri accreditati e da un medico reperibile che garantisca a chiamata la sua presenza in tempi brevi; s) punto telefonico ben evidenziato provvisto delle indicazioni per chiamate di pronto intervento, assistenza sanitaria, antincendio, sicurezza; t) produzione di acqua calda nei servizi igienici e nelle docce assicurata per il 25 per cento da fonti di energia rinnovabili; u) erogazione di acqua calda nei lavatoi e nelle docce e di riscaldamento, durante il periodo invernale, in almeno il 50 per cento delle unita' abitative e nei locali destinati ai servizi comuni, per le sole strutture che esercitano con autorizzazione annuale; v) alimentazione giornaliera di acqua per persona non inferiore a 80 litri al giorno, di cui almeno 60 litri di acqua potabile ed apposita certificazione della locale azienda sanitaria locale sulla potabilita' dell'acqua eventualmente prelevata da pozzi o sorgenti; z) erogazione di acqua potabile nei lavabi dei servizi igienici, nei lavelli per le stoviglie, nei lavatoi, nelle docce, nonche' nei locali ove si confezionano e somministrano cibi e bevande ed adeguata segnalazione dell'eventuale erogazione di acqua non potabile, consentita solo nei wc, negli impianti di lavaggio degli autoveicoli e per l'innaffiamento. Tutti gli impianti eroganti acqua al servizio degli ospiti utilizzano sistemi idonei al risparmio idrico; aa) fontanelle con acqua potabile facilmente accessibili in numero non inferiore ad una ogni cinquanta piazzole; bb) distribuzione dei servizi igienici comuni all'interno della struttura nel numero minimo di cui all'allegato A2, punto 2.03, ad una distanza massima non superiore a 150 metri dalle piazzole o unita' abitative a cui sono destinati e realizzazione degli stessi, distinti per gli uomini e per le donne, in unita' indipendenti, da collocare eventualmente anche in una singola struttura, purche' mantengano ingressi separati. I servizi igienici destinati all'uso riservato di singole piazzole sono esclusi dal calcolo del numero minimo dei servizi igienici comuni; cc) locali ospitanti i servizi igienici comuni realizzati in muratura o in altri materiali idonei a garantire la facilita' di pulizia, costituiti da pareti rivestite almeno fino a due metri con materiali impermeabili e lavabili, da pavimenti impermeabili e da uno scarico con sifone per permettere il lavaggio a getto d'acqua; dd) areazione diretta dall'esterno mediante finestre o mediante aperture anche sul lato superiore delle tramezzature o sistema di aspirazione meccanica di ciascun locale destinato ai servizi igienici; ee) idonea separazione dei locali destinati al lavaggio delle stoviglie e della biancheria dai servizi igienici; vicino ad essi devono essere posti contenitori per i rifiuti solidi; ff) presenza di almeno due servizi igienici completi di WC, doccia e lavabo, riservati agli ospiti diversamente abili con dimensioni e caratteristiche conformi alla normativa vigente in materia; gg) superficie minima di 0,80 mq dei locali adibiti a servizio doccia ed a servizio igienico per le strutture gia' esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e, per i nuovi complessi o in caso ristrutturazioni radicali, superficie minima dei locali suddetti di 1,20 mq. In ogni caso, ciascun locale e' dotato di porta chiudibile dall'interno e pavimentazione realizzata in materiale antiscivolo; hh) raccolta di rifiuti solidi garantita all'interno delle strutture attraverso pattumiere, cassonetti o sacchi di plastica a perdere sostenuti da appositi contenitori, con capienza complessiva adeguata alla capacita' ricettiva della struttura, tutti lavabili e muniti di coperchio a tenuta; ii) raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, nonche' la pulizia degli appositi contenitori, e' assicurata almeno una volta al giorno attraverso modalita' conformi alla normativa vigente in materia di igiene ed idonee allo svolgimento della raccolta differenziata dei rifiuti; ll) impianto di raccolta delle acque nere, collegato alla rete fognaria comunale o, in mancanza, ad un impianto interno di trattamento e depurazione realizzato in conformita' alla normativa vigente. L'impianto di raccolta dei reflui direttamente dai veicoli dotati di appositi serbatoi e' costituito da una apposita area ogni 100 piazzole, igienicamente attrezzata per lo scarico delle relative acque nere, dotata di rubinetto di acqua corrente e manichetta flessibile. 2. L'adeguamento al requisito di cui alla lettera t) e' effettuato entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.