Art. 9 Modifiche della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7 recante «Disciplina delle cave e delle torbiere» 1. Gli articoli da 1 a 13 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, e successive modifiche, sono cosi' sostituiti: «Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le norme contenute nella presente legge si applicano a tutte le cave e torbiere, ai relativi impianti fissi e mobili, nonche' alle infrastrutture e discariche di materiali di cava per le quali non sia necessaria una concessione ai sensi della legge provinciale 10 novembre 1978, n. 67. 2. Sono escluse le escavazioni di materiale grezzo negli alvei del demanio idrico provinciale, cosi' come definito all'art. 14 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche. Art. 2 (Coltivazione delle cave e delle torbiere). - 1. La coltivazione delle cave e delle torbiere per l'utilizzazione delle sostanze minerali, la costruzione e l'esercizio dei relativi impianti fissi e mobili e delle infrastrutture, nonche' l'utilizzo delle discariche di materiali di cava sono subordinati ad autorizzazione e si svolgono nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente. Il rilascio di detta autorizzazione deve avvenire tenendo conto delle attuali necessita' di estrazione nonche' di altre autorizzazioni eventualmente gia' rilasciate per la stessa zona. Art. 3 (Presentazione ed istruttoria delle domande di coltivazione). - 1. La domanda di autorizzazione alla coltivazione di una cava o di una torbiera va presentata dal proprietario del suolo, dall'usufruttuario, dall'enfiteuta, dai loro aventi causa oppure da un terzo autorizzato dal proprietario del suolo all'ufficio provinciale competente per le cave e le miniere; va corredata dalla documentazione prevista nel regolamento di esecuzione. 2. All'atto della presentazione della domanda di cui al comma 1 va presentata l'autorizzazione da parte del proprietario del suolo. L'ufficio provinciale competente per le cave e le miniere trasmette la domanda al comune territorialmente interessato e ai comuni confinanti direttamente interessati dalla coltivazione, i quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni. Acquisiti i pareri dei comuni oppure decorso il termine previsto per l'acquisizione degli stessi, l'ufficio provinciale competente per le cave e le miniere acquisisce, nel rispetto di quanto prescritto dalla legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, e successive modifiche, il parere della Conferenza di servizi in materia ambientale ovvero la pronuncia sulla valutazione di impatto ambientale. Art. 4 (Autorizzazione alla coltivazione). - 1. Il parere positivo rilasciato dalla Conferenza di servizi in materia ambientale oppure il provvedimento positivo rilasciato nell'ambito della procedura di impatto ambientale costituisce la base per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'assessore competente per materia. 2. Il rilascio dell'autorizzazione avviene nel rispetto del seguente ordine: proprietario del suolo, usufruttuario, enfiteuta oppure i loro aventi causa. Il rispettivo titolo e il possesso del consenso espresso dal proprietario del suolo devono essere provati. 3. Con il provvedimento di autorizzazione e' approvato il disciplinare sull'esercizio della cava o torbiera. 4. Il disciplinare contiene le prescrizioni indicate nell'autorizzazione e nel parere e fissa la durata dell'autorizzazione, tenuto conto dell'entita' del giacimento e della sua razionale utilizzazione, nonche' le misure atte a contenere eventuali danni causati ai terreni confinanti dalle attivita' connesse all'esercizio della cava o torbiera. 5. Copia dell'autorizzazione e' comunicata al sindaco del comune competente, il quale rilascia la concessione edilizia relativamente agli impianti, agli immobili e alle infrastrutture compresi nel progetto, che, ai sensi della normativa vigente, soggiacciono all'obbligo della concessione edilizia. 6. L'autorizzazione ha una durata massima di dieci anni. In caso di coltivazione in sotterraneo, l'autorizzazione puo' avere una durata di venti anni. 7. Su richiesta motivata, l'assessore competente puo' prorogare l'autorizzazione fino ad un massimo di otto anni. 8. Sulle aree estrattive dotate di impianti di lavorazione autorizzati ai sensi del presente articolo e' consentita la lavorazione di materiali inerti provenienti anche da altre cave, sbancamenti, scavi, gallerie, fiumi, torrenti, rii o zone colpite da eventi naturali eccezionali ubicati ad una distanza non superiore a quindici chilometri dall'impianto. 9. La realizzazione e l'esercizio di impianti per la lavorazione di materiali diversi da quelli indicati nel comma 8, nonche' impianti per la produzione di calcestruzzi o di conglomerati bituminosi e impianti di riciclaggio dei materiali da costruzione e demolizione sono consentiti solo su aree destinate nei piani urbanistici comunali alla lavorazione di ghiaia, ad eccezione di impianti temporanei interni ai cantieri. 10. In caso di esito sfavorevole dell'istruttoria, il direttore della ripartizione provinciale competente comunica al richiedente i motivi del diniego e ne da notizia al sindaco del comune territorialmente competente. 11. Contro il provvedimento del direttore della ripartizione provinciale competente e' ammesso ricorso gerarchico alla Giunta provinciale ai sensi della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. La Giunta provinciale decide entro novanta giorni, sentito l'ufficio provinciale competente per le cave e le miniere. Art. 5 (Trasferimento dell'autorizzazione). - 1. L'autorizzazione alla coltivazione di cui all'art. 4 e' personale. In caso di trasferimento del diritto di coltivazione, l'avente causa deve chiedere il sub ingresso nella titolarita' dell'autorizzazione. Dal momento del trasferimento egli subentra in tutti gli obblighi stabiliti nel provvedimento originario. 2. Fermi restando la titolarita' dell'autorizzazione e gli obblighi previsti a carico del titolare, la coltivazione della cava e della torbiera puo' essere ceduta a terzi. 3. Dopo la verifica della capacita' tecnica ed economica degli interessati da parte dell'ufficio provinciale competente per le cave e le miniere, l'assessore provinciale competente autorizza la cessione dell'effettivo utilizzo. 4. Il trasferimento dell'autorizzazione e ogni altra disposizione dell'assessore riguardanti la proroga, la sospensione, la decadenza o la revoca sono comunicati al comune territorialmente competente. Art. 6 (Garanzie per la regolare esecuzione dei lavori). - 1. Nel provvedimento di autorizzazione l'assessore provinciale competente stabilisce l'ammontare del deposito cauzionale o della fideiussione bancaria che il richiedente e' tenuto a prestare all'ufficio provinciale competente per le cave e le miniere, prima dell'inizio dei lavori, a garanzia della regolare esecuzione dei lavori di coltivazione, di sistemazione e di ripristino paesaggistico ambientale, per la possibilita' dell'utilizzazione a fini agricoli e forestali nonche' per risarcire i danni a terzi derivanti dall'esercizio della cava o della torbiera. Tale importo, che deve essere adeguato annualmente in base all'indice ISTAT, viene fissato su proposta della conferenza di servizi in materia ambientale o del Comitato VIA in relazione al quantitativo autorizzato e alle difficolta' del ripristino ambientale e paesaggistico. 2. In caso di escussione della cauzione prima dello svincolo finale, il titolare e' tenuto a ripristinare il valore iniziale della cauzione. 3. Lo svincolo della fideiussione o la restituzione del deposito cauzionale e' da effettuarsi dopo che l'ufficio provinciale competente per le cave e le miniere, sentiti gli organi di cui all'art. 4, comma 1, abbia accertato la conformita' dei lavori eseguiti alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e nel relativo disciplinare. 4. Qualora il titolare dell'autorizzazione non abbia provveduto a realizzare i relativi lavori entro i termini prescritti, il direttore della ripartizione provinciale competente puo' disporne l'esecuzione d'ufficio. Dopo aver acquisito almeno tre offerte, il direttore della ripartizione provinciale competente determina l'importo necessario per l'esecuzione dei lavori e dispone che tale importo venga prelevato dal deposito cauzionale e fatto confluire nel bilancio provinciale o che per tale importo venga escussa la fideiussione bancaria. Qualora l'importo del deposito cauzionale o quello garantito dalla fideiussione bancaria non dovesse coprire le spese necessarie per l'esecuzione dei lavori previsti, tutte le altre spese vanno a carico del titolare dell'autorizzazione. Art. 7 (Decadenza e revoca dell'autorizzazione). - 1. L'assessore provinciale competente pronuncia la decadenza dell'autorizzazione, qualora l'esercente diffidato non ottemperi alle prescrizioni o si renda inadempiente agli obblighi derivanti dall'autorizzazione oppure dalle norme contenute in leggi, regolamenti o prescrizioni. Il relativo provvedimento e' comunicato al titolare dell'autorizzazione, all'esercente e al comune competente per territorio. 2. Il titolare dell'autorizzazione nonche' l'esercente sono tenuti in solido a risarcire ogni danno a terzi derivante dall'esercizio della cava o della torbiera; in caso contrario, l'autorizzazione puo' essere sospesa fino al risarcimento dei danni. 3. Qualora l'esercente non sia proprietario, usufruttuario o enfiteuta del suolo o loro avente causa a qualunque titolo, verificatisi i presupposti per pronunciare la sospensione di cui ai commi precedenti, uno di essi puo' chiedere il sub ingresso nell'autorizzazione, assumendosi tutti gli obblighi di legge e quelli derivanti dal provvedimento di autorizzazione. 4. La Giunta provinciale puo' revocare in ogni momento l'autorizzazione per sopravvenute e motivate esigenze di pubblica utilita'. Art. 8 (Obblighi degli esercenti). - 1. Gli esercenti, i preposti e gli operai devono prestare particolare attenzione nell'esecuzione dei lavori, secondo i dettami dell'arte e la scrupolosa osservanza delle norme di polizia mineraria e di quelle relative alla salute e sicurezza dei lavoratori. 2. Gli esercenti devono mettere a disposizione dell'amministrazione provinciale tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori. 3. Il personale tecnico addetto all'ufficio provinciale competente per le cave e le miniere riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128. Art. 9 (Obblighi del titolare dell'autorizzazione). - 1. I titolari dell'autorizzazione alla coltivazione comunicano periodicamente all'ufficio provinciale competente per le cave e le miniere i dati statistici relativi ai materiali estratti, secondo le istruzioni da esso impartite, e forniscono le notizie e i chiarimenti che venissero richiesti sui dati medesimi. Art. 10 (Oneri di coltivazione). - 1. Il titolare dell'autorizzazione versa annualmente al comune sul cui territorio e' ubicata l'attivita' estrattiva un onere di coltivazione a titolo di indennizzo per i disagi derivanti dall'attivita' estrattiva. L'ammontare dell'onere e' determinato con regolamento di esecuzione, tenuto conto del tipo e della qualita' di materiale estratto. Art. 11 (Sanzioni). - 1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato a norma delle vigenti leggi, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative: a) da 3.200 euro a 25.000 euro per chi intraprende lavori di coltivazione senza la prescritta autorizzazione; b) da 1.000 euro a 6.000 euro per chi non ottempera alle singole prescrizioni del disciplinare relativo all'autorizzazione oppure esegue attivita' non previste nel progetto autorizzato. Art. 12 (Vigilanza). - 1. Il controllo sull'osservanza delle norme della presente legge e' affidato a funzionari dell'amministrazione provinciale appositamente incaricati, agli organi di polizia mineraria, polizia forestale e polizia locale. 2. Possono procedere all'accertamento delle infrazioni alla presente legge gli organi di sicurezza pubblica, su richiesta del Presidente della Provincia, nonche' gli organi di polizia mineraria, polizia forestale e polizia locale, nonche' i funzionari dell'amministrazione provinciale a tal fine autorizzati dal Presidente della Provincia. 3. Il personale incaricato di vigilare sull'osservanza della presente legge puo' accedere in qualsiasi momento alle aree interessate e procedere alle rilevazioni occorrenti e a tutti gli altri controlli necessari. Art. 13 (Norme transitorie). - 1. Il piano provinciale delle cave e delle torbiere e' uno strumento di pianificazione e programmazione. Le domande di autorizzazione alla coltivazione le cui aree sono inserite nel piano provinciale, vengono trattate con priorita'. Le aree estrattive determinate nel piano provinciale sono evidenziate nei piani urbanistici comunali, sovrapponendo alle destinazioni urbanistiche vigenti la destinazione "area estrattiva".». 2. Gli articoli 14, 15, 16 e 17 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, e successive modifiche, sono abrogati.