Art. 9 Periodo di tirocinio formativo 1. Il periodo di tirocinio formativo prevede una frequenza intensiva, si sviluppa in una durata non inferiore a due mesi e si articola in trecento ore complessive suddivise tra attivita' di formazione in presenza e attivita' di tirocinio in situazione secondo la ripartizione e sulle materie specificate dal bando, ai sensi dell'art. 4. Il periodo di tirocinio formativo e' definito dalla struttura provinciale competente ed e' diretto dal membro della commissione esaminatrice individuato dalla Giunta provinciale quale direttore del tirocinio formativo, ai sensi dell'art. 7, comma 1. 2. Il direttore del tirocinio formativo svolge in particolare le seguenti attivita': a) propone alla struttura provinciale competente le modalita' per attuare il periodo di tirocinio formativo; b) propone al dirigente della struttura provinciale competente i nominativi dei soggetti a cui conferire l'incarico di tutor; c) da' indicazioni al dirigente ospitante e al tutor, in particolare per garantire l'uniformita' dello svolgimento delle attivita' di tirocinio in tutte le istituzioni scolastiche o formative; d) garantisce la coerenza delle attivita' di tirocinio con le attivita' di formazione; e) verifica e attesta il puntuale e regolare espletamento del periodo di tirocinio formativo da parte dei candidati anche sulla base dei riscontri forniti dal dirigente ospitante e dal tutor; f) propone alla commissione esaminatrice la valutazione di ciascun candidato espressa in centesimi tenendo conto dei riscontri forniti dal dirigente ospitante, dal tutor, nonche' del progetto di miglioramento e della relazione elaborati dal candidato ai sensi del comma 3, lettera c). 3. Le attivita' di tirocinio si svolgono presso una o piu' istituzioni scolastiche o formative provinciali individuate per sorteggio e comunque diverse da quelle di servizio del candidato, secondo quanto definito dalla struttura provinciale competente. Durante le attivita' di tirocinio il candidato: a) affianca il dirigente dell'istituzione scolastica o formativa ospitante con funzione di mentor, per collaborare con lui e assisterlo nelle funzioni chiave del ruolo dirigenziale secondo modalita' di action learning; b) e' seguito da un tutor incaricato dal dirigente della struttura provinciale competente, scelto tra esperti in materia di formazione delle risorse umane o tra dirigenti scolastici cessati dal servizio; c) elabora un progetto di miglioramento relativo all'istituzione scolastica o formativa ospitante e una relazione che descrive le attivita' svolte in tirocinio con particolare evidenza della correlazione con l'elaborazione del progetto di miglioramento di cui e' esposta una sintesi. 4. La frequenza del periodo di tirocinio formativo non puo' essere inferiore all'ottantacinque per cento delle ore previste dal comma 1. 5. Al termine del periodo di tirocinio formativo, previa verifica in ordine alla frequenza ai sensi del comma 4, i candidati possono sostenere l'esame finale previsto dall'art. 10; il candidato presenta al direttore del tirocinio formativo, ai fini della definizione della proposta di valutazione, il progetto di miglioramento e la relazione previsti dal comma 3, lettera c).