Art. 9 
 
                   Periodo di tirocinio formativo 
 
    1. Il  periodo  di  tirocinio  formativo  prevede  una  frequenza
intensiva, si sviluppa in una durata non inferiore a due  mesi  e  si
articola in trecento  ore  complessive  suddivise  tra  attivita'  di
formazione in presenza e attivita' di tirocinio in situazione secondo
la ripartizione e sulle  materie  specificate  dal  bando,  ai  sensi
dell'art. 4. Il periodo di  tirocinio  formativo  e'  definito  dalla
struttura provinciale competente  ed  e'  diretto  dal  membro  della
commissione esaminatrice individuato dalla Giunta  provinciale  quale
direttore del tirocinio formativo, ai sensi dell'art. 7, comma 1. 
    2. Il direttore del tirocinio formativo svolge in particolare  le
seguenti attivita': 
      a) propone alla struttura provinciale competente  le  modalita'
per attuare il periodo di tirocinio formativo; 
      b) propone al dirigente della struttura provinciale  competente
i nominativi dei soggetti a cui conferire l'incarico di tutor; 
      c) da' indicazioni  al  dirigente  ospitante  e  al  tutor,  in
particolare  per  garantire  l'uniformita'  dello  svolgimento  delle
attivita'  di  tirocinio  in  tutte  le  istituzioni  scolastiche   o
formative; 
      d) garantisce la coerenza delle attivita' di tirocinio  con  le
attivita' di formazione; 
      e) verifica e attesta il puntuale e regolare  espletamento  del
periodo di tirocinio formativo da parte  dei  candidati  anche  sulla
base dei riscontri forniti dal dirigente ospitante e dal tutor; 
      f) propone alla  commissione  esaminatrice  la  valutazione  di
ciascun candidato espressa in centesimi tenendo conto  dei  riscontri
forniti dal dirigente ospitante, dal tutor, nonche' del  progetto  di
miglioramento e della relazione elaborati dal candidato ai sensi  del
comma 3, lettera c). 
    3. Le attivita' di  tirocinio  si  svolgono  presso  una  o  piu'
istituzioni  scolastiche  o  formative  provinciali  individuate  per
sorteggio e comunque diverse da quelle  di  servizio  del  candidato,
secondo  quanto  definito  dalla  struttura  provinciale  competente.
Durante le attivita' di tirocinio il candidato: 
      a)  affianca  il  dirigente   dell'istituzione   scolastica   o
formativa ospitante con funzione di mentor, per collaborare con lui e
assisterlo nelle  funzioni  chiave  del  ruolo  dirigenziale  secondo
modalita' di action learning; 
      b) e' seguito  da  un  tutor  incaricato  dal  dirigente  della
struttura provinciale competente, scelto tra esperti  in  materia  di
formazione delle risorse umane o tra dirigenti scolastici cessati dal
servizio; 
      c)   elabora   un   progetto    di    miglioramento    relativo
all'istituzione scolastica o formativa ospitante e una relazione  che
descrive le attivita' svolte in tirocinio  con  particolare  evidenza
della correlazione con l'elaborazione del progetto  di  miglioramento
di cui e' esposta una sintesi. 
    4. La frequenza del  periodo  di  tirocinio  formativo  non  puo'
essere inferiore all'ottantacinque per cento delle ore  previste  dal
comma 1. 
    5. Al termine del periodo di tirocinio formativo, previa verifica
in ordine alla frequenza ai sensi del comma 4,  i  candidati  possono
sostenere l'esame finale previsto dall'art. 10; il candidato presenta
al direttore del tirocinio formativo, ai fini della definizione della
proposta di valutazione, il progetto di miglioramento e la  relazione
previsti dal comma 3, lettera c).