Art. 9 
 
Coordinamento  con  la  certificazione  energetica  della   Provincia
                         autonoma di Bolzano 
 
    1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 4, 6, 7 e 8, la  Giunta
provinciale, con propria deliberazione, puo' riconoscere - per i fini
di questo regolamento - anche il sistema di certificazione energetica
per gli edifici adottato dalla Provincia autonoma di  Bolzano,  sulla
base di apposito accordo  con  la  Provincia  medesima.  Il  predetto
accordo  puo'  prevedere  anche  forme   di   integrazione   tra   la
certificazione  energetica  e  le  certificazioni  di  sostenibilita'
ambientale di cui all'art. 7, comma 8.