Art. 9 Coordinamento con la certificazione energetica della Provincia autonoma di Bolzano 1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 4, 6, 7 e 8, la Giunta provinciale, con propria deliberazione, puo' riconoscere - per i fini di questo regolamento - anche il sistema di certificazione energetica per gli edifici adottato dalla Provincia autonoma di Bolzano, sulla base di apposito accordo con la Provincia medesima. Il predetto accordo puo' prevedere anche forme di integrazione tra la certificazione energetica e le certificazioni di sostenibilita' ambientale di cui all'art. 7, comma 8.