Art. 9 Introduzione dell'art. 12-bis del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12/10/Leg. 1. Dopo l'articolo 12 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., e' inserito il seguente: «Art. 12-bis (Disposizioni organizzative per la realizzazione di lavori pubblici) - 1. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia e fermo restando il divieto di suddivisione artificiosa dell'opera, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge, la realizzazione di un'opera puo' essere effettuata tramite piu' appalti, nei casi indicati dalla Giunta provinciale. Tutti gli appalti concorrono alla realizzazione di un'opera o lavoro pubblico utilizzabile solo unitariamente. Questa disposizione non si applica ai lotti funzionali, intendendosi per tali le parti di un lavoro generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalita', fruibilita' e fattibilita', indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti. 2. Nei casi di cui al comma 1, la stipulazione di ogni singolo contratto di appalto e' subordinata alla verifica della possibilita' di effettiva consegna dei relativi lavori, secondo i tempi definiti dal programma generale dei lavori allegato alla progettazione. Decorsi sei mesi dalla scadenza del tempo previsto per la consegna dei lavori nel programma generale, l'appaltatore puo' chiedere la rivalutazione dei prezzi di offerta mediante l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d) della legge. 3. Ai fini della individuazione delle disposizioni da applicare per la scelta del contraente e' computato il valore complessivo stimato della totalita' degli appalti, fermo restando che la qualificazione dei concorrenti e' effettuata in relazione al singolo appalto. 4. Per la realizzazione di un'opera mediante piu' appalti ai sensi del comma 1, l'amministrazione aggiudicatrice predispone il programma lavori generale, allegato alla progettazione, comprensivo dei tempi per le procedure da seguire. 5. Per la conduzione degli appalti, nel provvedimento a contrarre e' individuato un unico responsabile di progetto che svolge funzioni di impulso e di coordinamento, al fine di consentire l'adeguato e tempestivo adempimento di ogni attivita' istruttoria ed esecutiva per la realizzazione dell'intera opera. 6. Le funzioni di responsabile di progetto, se non coincidente con il responsabile del procedimento, sono svolte a supporto del responsabile del procedimento, come individuato ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23. 7. Rimangono ferme le disposizioni riguardanti le opere, i lavori e le relative forniture da eseguire in economia, anche se comprese nel quadro economico di progetto.».