Art. 9 Formazione del piano di bacino 1. Il piano di bacino, anche stralcio, e' elaborato e proposto dalla provincia sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti dalla giunta regionale e nei termini fissati dalla medesima. 2. Gli uffici provinciali competenti trasmettono la proposta di piano di bacino al comitato, per il tramite degli uffici regionali competenti, al fine di acquisirne il parere. 3. La giunta regionale esprime, entro novanta giorni, parere vincolante sulla proposta di piano in relazione ai criteri ed indirizzi dell'Autorita' di bacino, acquisito il parere del comitato. 4. La giunta provinciale, acquisito il parere vincolante della giunta regionale, adotta il piano nei successivi trenta giorni. Della avvenuta adozione del piano e' data notizia mediante avviso nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria. 5. Il piano adottato e' depositato presso la provincia e trasmesso ai comuni competenti per territorio ed alla Regione. E', altresi', pubblicato all'Albo pretorio dei comuni interessati per un periodo di trenta giorni consecutivi. 6. I comuni, nonche' i soggetti pubblici e privati che abbiano interesse, possono presentare le proprie osservazioni sul piano alla provincia entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 5. 7. Gli uffici provinciali valutano le osservazioni pervenute e procedono, se del caso, alla revisione del piano adottato. 8. La provincia trasmette al comitato il piano, entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 6, in forma sia cartacea sia informatica. Il comitato valuta, entro trenta giorni, la compatibilita' del piano con i criteri e gli indirizzi dell'Autorita' di bacino, con facolta' di richiedere alla provincia, ove ritenuto necessario, integrazioni o ulteriori elaborazioni. 9. La provincia, acquisito il parere vincolante del comitato, approva il piano nei successivi trenta giorni. 10. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale della delibera di approvazione del medesimo. 11. Un esemplare del piano, con i relativi allegati grafici, e' depositato, a permanente e libera visione del pubblico, presso la Regione, la provincia ed i comuni interessati. E', altresi', pubblicato sul sito informatico della provincia. 12. Gli atti di adozione e di approvazione del piano, delle varianti e degli aggiornamenti sono nulli nel caso di mancato rispetto dei pareri vincolanti.