Art. 9 
 
                   Formazione del piano di bacino 
 
1. Il piano di bacino, anche stralcio, e' elaborato e proposto  dalla
provincia sulla base dei criteri e degli  indirizzi  stabiliti  dalla
giunta regionale e nei termini fissati dalla medesima. 
    2. Gli uffici provinciali competenti trasmettono la  proposta  di
piano di bacino al comitato, per il tramite  degli  uffici  regionali
competenti, al fine di acquisirne il parere. 
    3. La giunta regionale  esprime,  entro  novanta  giorni,  parere
vincolante sulla  proposta  di  piano  in  relazione  ai  criteri  ed
indirizzi dell'Autorita' di bacino, acquisito il parere del comitato. 
    4. La giunta provinciale, acquisito il  parere  vincolante  della
giunta regionale, adotta il piano nei successivi trenta giorni. Della
avvenuta adozione del piano  e'  data  notizia  mediante  avviso  nel
Bollettino ufficiale della Regione Liguria. 
    5.  Il  piano  adottato  e'  depositato  presso  la  provincia  e
trasmesso ai comuni competenti per territorio ed  alla  Regione.  E',
altresi', pubblicato all'Albo pretorio dei comuni interessati per  un
periodo di trenta giorni consecutivi. 
    6. I comuni, nonche' i soggetti pubblici e  privati  che  abbiano
interesse, possono presentare le proprie osservazioni sul piano  alla
provincia entro i trenta giorni successivi alla scadenza del  termine
di cui al comma 5. 
    7. Gli uffici provinciali valutano le  osservazioni  pervenute  e
procedono, se del caso, alla revisione del piano adottato. 
    8. La provincia trasmette al comitato il  piano,  entro  sessanta
giorni dal termine di cui al comma  6,  in  forma  sia  cartacea  sia
informatica.  Il   comitato   valuta,   entro   trenta   giorni,   la
compatibilita' del piano con i criteri e gli indirizzi dell'Autorita'
di bacino, con facolta' di richiedere alla  provincia,  ove  ritenuto
necessario, integrazioni o ulteriori elaborazioni. 
    9. La provincia, acquisito il  parere  vincolante  del  comitato,
approva il piano nei successivi trenta giorni. 
    10. Il piano entra in vigore  dalla  data  di  pubblicazione  nel
Bollettino ufficiale regionale della  delibera  di  approvazione  del
medesimo. 
    11. Un esemplare del piano, con i relativi allegati  grafici,  e'
depositato, a permanente e libera visione  del  pubblico,  presso  la
Regione,  la  provincia  ed  i  comuni  interessati.  E',   altresi',
pubblicato sul sito informatico della provincia. 
    12. Gli atti di adozione  e  di  approvazione  del  piano,  delle
varianti e  degli  aggiornamenti  sono  nulli  nel  caso  di  mancato
rispetto dei pareri vincolanti.