Art. 9 Coordinatori locali 1. I direttori generali delle Aziende sanitarie ed enti equiparati ai sensi della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del servizio sanitario regionale) e successive modifiche ed integrazioni, nominano un coordinatore locale per le attivita' di donazione e prelievo di organi e tessuti scelto fra i medici dell'Azienda che abbiano maturato esperienza nel settore dei trapianti. La nomina ha durata per un periodo di cinque anni rinnovabili. Le funzioni del coordinatore locale sono: a) assicurare l'immediata comunicazione dei dati relativi al donatore, tramite il sistema informativo dei trapianti, al centro regionale al fine dell'assegnazione degli organi; b) coordinare gli atti amministrativi relativi agli interventi di prelievo; c) curare i rapporti con le famiglie dei donatori; d) organizzare attivita' di informazione, di educazione e di crescita culturale della popolazione in materia di trapianti nel territorio di competenza. 2. Il monitoraggio e la verifica delle attivita' svolte dai coordinatori locali sono assicurate dal coordinatore del centro regionale trapianti che ne riferisce, ogni anno, al competente Dipartimento della Regione. 3. Nell'esercizio dei loro compiti i coordinatori possono avvalersi di collaboratori scelti tra il personale sanitario e amministrativo delle Aziende sanitarie o enti equiparati.