Art. 9 
 
                         Coordinatori locali 
 
    1.  I  direttori  generali  delle  Aziende  sanitarie   ed   enti
equiparati ai sensi della legge regionale  7  dicembre  2006,  n.  41
(Riordino del servizio sanitario regionale) e successive modifiche ed
integrazioni, nominano un coordinatore locale  per  le  attivita'  di
donazione e  prelievo  di  organi  e  tessuti  scelto  fra  i  medici
dell'Azienda  che  abbiano  maturato  esperienza  nel   settore   dei
trapianti. La  nomina  ha  durata  per  un  periodo  di  cinque  anni
rinnovabili. Le funzioni del coordinatore locale sono: 
      a) assicurare l'immediata comunicazione dei  dati  relativi  al
donatore, tramite il sistema informativo  dei  trapianti,  al  centro
regionale al fine dell'assegnazione degli organi; 
      b) coordinare gli atti amministrativi relativi agli  interventi
di prelievo; 
      c) curare i rapporti con le famiglie dei donatori; 
      d) organizzare attivita' di informazione, di  educazione  e  di
crescita culturale della popolazione  in  materia  di  trapianti  nel
territorio di competenza. 
    2. Il monitoraggio e  la  verifica  delle  attivita'  svolte  dai
coordinatori locali  sono  assicurate  dal  coordinatore  del  centro
regionale trapianti  che  ne  riferisce,  ogni  anno,  al  competente
Dipartimento della Regione. 
    3.  Nell'esercizio  dei  loro  compiti  i  coordinatori   possono
avvalersi di  collaboratori  scelti  tra  il  personale  sanitario  e
amministrativo delle Aziende sanitarie o enti equiparati.