Art. 9.
                  Modalita' per ottenere il prestito
 
   Per  ottenere il prestito di cui all'art. 8 il richiedente si deve
rivolgere agli Istituti di credito convenzionati a tale scopo con  la
regione  Basilicata,  e  presentare  domanda  su  moduli  predisposti
dall'ufficio artigianato, allegando la documentazione richiesta.
   Il  prestito,  di  cui  al  presente  articolo, e' compatibile con
quello previsto dall'art. 1, lettera B) della presente legge.