Art. 9.
 
                      Approvvigionamento idrico
   1.  La  dotazione  idrica giornaliera minima di acqua potabile per
posto letto non deve essere inferiore  a  200  litri,  escludendo  il
fabbisogno non destinato alle dirette esigenze umane. La casa di cura
deve essere dotata di una riserva idrica corrispondente almeno al  50
per  cento  del  fabbisogno  complessivo  di  un  giorno e realizzata
mediante serbatoi nei quali sia assicurato  un  sufficiente  ricambio
giornaliero.