Art. 9. Approvvigionamento idrico 1. La dotazione idrica giornaliera minima di acqua potabile per posto letto non deve essere inferiore a 200 litri, escludendo il fabbisogno non destinato alle dirette esigenze umane. La casa di cura deve essere dotata di una riserva idrica corrispondente almeno al 50 per cento del fabbisogno complessivo di un giorno e realizzata mediante serbatoi nei quali sia assicurato un sufficiente ricambio giornaliero.