Art. 9.
                         Comitato scientifico
 
   Il comitato scientificio e' composto:
    1)  dagli esperti esterni investiti dei compiti di direzione e di
coordinamento scientifico;
    2) dai dirigenti dei servizi tecnico-scientifici;
    3)   da   un   rappresentante   eletto  dai  ricercatori  interni
dell'Istituto;
    4)  da  quattro  membri  esterni scelti tra docenti universitari,
esperti e ricercatori di comprovata attivita' di produzione culturale
ed  editoriale,  di  ricerca  e  di consulenza nelle discipline della
programmazione  e  della  pianificazione,  in   particolari   branche
dell'economia, dell'urbanistica ed ecologia, della statistica.
   I  ricercatori  interni  dell'Istituto  possono  partecipare  alle
riunioni del comitato scientifico senza diritto di voto.
   Il  comitato  scientifico esprime parere in merito ai contenuti ed
ai metodi degli  studi  e  delle  ricerche  ad  essi  sottoposti  dal
consiglio di amministrazione; contribuisce con pareri e proposte alla
formulazione del programma di  attivita';  predispone  l'impostazione
metodologica  degli  studi  e delle ricerche ed esprime con relazione
motivata il parere sugli studi e sulle ricerche svolte.
   Ai  suoi  membri  puo' essere affidata singolarmente o a gruppi la
direzione scientifica dei singoli progetti di ricerca.
   Il comitato scientifico dura in carica una legislatura, decade con
l'organo che  lo  ha  eletto,  e'  convocato  ed  e'  presieduto  dal
presidente dell'Istituto o, su sua delega, dal vice presidente.