Art. 9. Comitato scientifico Il comitato scientificio e' composto: 1) dagli esperti esterni investiti dei compiti di direzione e di coordinamento scientifico; 2) dai dirigenti dei servizi tecnico-scientifici; 3) da un rappresentante eletto dai ricercatori interni dell'Istituto; 4) da quattro membri esterni scelti tra docenti universitari, esperti e ricercatori di comprovata attivita' di produzione culturale ed editoriale, di ricerca e di consulenza nelle discipline della programmazione e della pianificazione, in particolari branche dell'economia, dell'urbanistica ed ecologia, della statistica. I ricercatori interni dell'Istituto possono partecipare alle riunioni del comitato scientifico senza diritto di voto. Il comitato scientifico esprime parere in merito ai contenuti ed ai metodi degli studi e delle ricerche ad essi sottoposti dal consiglio di amministrazione; contribuisce con pareri e proposte alla formulazione del programma di attivita'; predispone l'impostazione metodologica degli studi e delle ricerche ed esprime con relazione motivata il parere sugli studi e sulle ricerche svolte. Ai suoi membri puo' essere affidata singolarmente o a gruppi la direzione scientifica dei singoli progetti di ricerca. Il comitato scientifico dura in carica una legislatura, decade con l'organo che lo ha eletto, e' convocato ed e' presieduto dal presidente dell'Istituto o, su sua delega, dal vice presidente.