Art. 9.
 
   All'onere  di  lire  trecento  milioni derivante dall'applicazione
della presente legge si fa fronte per il 1988 con lo stanziamento  di
cui  al  Cap.  66  dello  stato  di previsione della spesa per l'anno
finanziario 1988, previamente integrato della somma di lire  trecento
milioni   mediante  prelievo,  ai  sensi  dell'art.  30  della  legge
regionale 27 luglio 1978, n. 20, dallo stanziamento di  cui  al  cap.
300  dello  stato  di  previsione della spesa per l'anno 1987, che si
riduce di pari importo.
   Agli  oneri  per  gli  anni  successivi  si  fara'  fronte con gli
appositi stanziamenti di bilancio, la cui entita'  sara'  determinata
con  le  leggi  di  bilancio,  utilizzando  quota parte delle risorse
assegnate alla Regione ai sensi della legge 16 maggio 1970, n. 281.