Art. 9. All'onere di lire trecento milioni derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte per il 1988 con lo stanziamento di cui al Cap. 66 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1988, previamente integrato della somma di lire trecento milioni mediante prelievo, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, dallo stanziamento di cui al cap. 300 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1987, che si riduce di pari importo. Agli oneri per gli anni successivi si fara' fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entita' sara' determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi della legge 16 maggio 1970, n. 281.