Art. 9. (art. 9 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3) (art. 7 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51) Iscrizione nel registro delle imprese artigiane 1. La commissione provinciale dell'artigianato verifica la completezza della domanda ed accerta la sussistenza delle caratteristiche di impresa artigiana. In caso di riscontro positivo, la commissione dispone l'iscrizione nella rispettiva sezione del registro delle imprese artigiane entro sessanta giorni e ne da comunicazione relativa all'interessato ed al sindaco del comune competente. All'assessorato all'artigianato (in seguito denominato assessorato competente) deve essere trasmesso almeno semestralmente un elenco delle iscrizioni, delle cancellazioni e delle variazioni nonche' il registro delle imprese aggiornato. Un certificato sull'iscrizione nel registro delle imprese artigiane deve essere esposto visibilmente presso la sede dell'impresa. 2. Qualora non sussistano i requisiti per l'iscrizione, la commissione provinciale dell'artigianato rigetta l'istanza con propria deliberazione. Di tale provvedimento, che deve essere motivato, e' data sollecita comunicazione all'interessato e al comune competente per territorio. 3. La commissione provinciale dell'artigianato e' tenuta a pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, corredata di tutta la documentazione richiesta. Trascorso tale termine, l'assessore competente si sostituisce alla commissione; nel caso che egli non decidesse entro quarantacinque giorni, la domanda e' considerata accolta. 4. Contro il provvedimento della commissione provinciale dell'artigianato, di cui al secondo comma, ovvero contro il provvedimento dell'assessore competente, e' ammesso ricorso alla giunta provinciale entro il termine di trenta giorni dalla notifica. Il ricorso ha effetto sospensivo. La giunta provinciale decide entro quarantacinque giorni.