Art. 9. Progetti pilota 1. La giunta regionale, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, valutera' le proprie specifiche esigenze operative in relazione al programma di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, al fine di predisporre i progetti pilota, compatibilmente con le disponibilita' previste dalle emanande norme in materia.