Art. 9. Competenza territoriale e durata delle compagnie barracellari 1. Le compagnie barracellari sono costituite su base territoriale comunale. 2. Le compagnie barracellari sono costituite nel periodo compreso fra il 1 ottobre ed il 31 dicembre, durano in carica tre anni e si intendono rinnovate automaticamente per il successivo triennio se, almeno sei mesi prima della normale scadenza non viene data disdetta o non viene assunta una diversa deliberazione da parte del comune. 3. In ogni caso, su concorde volonta' espressa dal comune e dalla compagnia, puo' essere prorogato l'incarico fino alla immissione in servizio della nuova compagnia.