Art. 9.
                        Obblighi del titolare
 
   1. Il titolare del laboratorio e' tenuto a trasmettere alla giunta
regionale le seguenti informazioni:
     a) annualmente entro il mese di gennaio:
     l'elenco  del  personale  in  servizio,  ivi  compreso quello di
eventuali  punti  di  prelievo,  con  l'indicazione  delle   relative
qualifiche e delle ore di lavoro settimanali;
     il  numero  dei  prelievi,  articolato  per  eventuali  punti di
prelievo,  nonche'  degli  esami   eseguiti   nel   corso   dell'anno
precedente,  distinti  per  mese  secondo  la codificazione stabilita
dalla giunta regionale;
     b) trimestralmente:
     dati sul controllo di qualita' sugli esami eseguiti;
     c) tempestivamente:
     il  nominativo  di  altro laureato abilitato alla direzione, che
sostituisca il direttore in caso di assenza o impedimento per periodi
superiori   a   60   giorni,  congiuntamente  alla  dichiarazione  di
assunzione delle funzioni di direzione;
     le    eventuali    variazioni   del   personale,   adeguatamente
documentate;
     le sostituzioni e integrazioni delle attrezzature;
     i  periodi  di chiusura per ferie e le interruzioni di attivita'
da qualsiasi causa determinate;
     ogni  uleriore  notizia richiesta dagli organi regionali o dalla
USL territorialmente competente in ordine alla attivita'  svolta,  al
personale,   nonche'   ogni   altra   notizia   necessaria   ai  fini
epidemiologici e statistici.
   2.  Le  comunicazioni di cui ai commi precedenti devono portare la
firma anche del direttore.
   3. Il titolare e' altresi' tenuto:
     a)  ad  assicurare  la  presenza  del  direttore  e del restante
personale laureato e tecnico per l'orario previsto;
     b) a garantire, tramite il direttore, l'attuazione dei necessari
controlli di qualita', secondo quanto previsto ai successivi artt. 17
e 18.