Art. 9.
 
   1.  L'assegno  integrativo  della pensione diretta, indiretta e di
reversibilita' spettante ai sensi degli articoli 4 e  5  della  legge
regionale  5  maggio  1965,  n.  15,  e' determinato sulla base della
differenza tra il  trattamento  di  quiescenza  spettante  secondo  i
medesimi  articoli  per  il  servizio comunque riconosciuto presso il
FITQ ed il trattamento per lo stesso servizio  spettante  secondo  la
vigente normativa degli istituti di previdenza.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Regione.
    Cagliari, addi' 5 giugno 1989
 
                                MELIS
 
                              __________
                                                            TABELLA A
Tabella di corrispondenza tra le fasce funzionali di cui all'art. 27
   della   legge  regionale  17  agosto  1978,  n.  51  e  qualifiche
   funzionali di cui all'art. 2  della  legge  regionale  15  gennaio
   1986,  n.  6,  ai  sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della
   presente legge.
 
Fascia funzionale                    Qualifica funzionale
       -                                       -
       I                                      III
       II                                     III
       III                                    IV
       IV                                     V
       V                                      VI
       VI                                     VII
 
                                                            TABELLA B
Tabella di valutazione dei titoli ai fini della mobilita' verticale
   alla  qualifica funzionale immediatamente superiore ai sensi degli
   articoli 1 e 3 della presente legge, per  il  transito  sino  alla
   quinta qualifica funzionale.
  a) Anzianita' di servizio (sino ad un massimo di punti 20):
    per  ogni  anno  o  frazione  superiore  a sei mesi di anzianita'
riconosciuta,  ai  fini  giuridici,   nella   fascia   funzionale   o
corrispondente  nuova  qualifica funzionale di provenienza, punti per
anno 0,75.
 b) Titoli di studio (sino ad un massimo di punti 10):
    possesso di diploma di scuola media superiore, punti 2;
    diploma  di  scuola  media inferiore prescritto per la qualifica,
fino a punti 8 da attribuire come in appresso:
     per la votazione minima, punti 6;
     per ogni punto di voto superiore al minimo, punti 0,50.
   Ai fini predetti, qualora il titolo di studio sia stato conseguito
con votazione plurima, la valutazione ha luogo sulla media  dei  voti
riportati; e qualora la votazione sia stata espressa con i giudizi di
sufficiente, buono, distinto e ottimo la corrispondenza  e'  definita
come segue:
    sufficiente, 6;
    buono, 7;
    distinto, 8;
    ottimo, 10.
 
                              _________
 
                                                            TABELLA C
Tabella di valutazione dei titoli ai fini della mobilita' verticale
   alla  qualifica funzionale immediatamente superiore ai sensi degli
   articoli 1  e  3  della  presente  legge,  per  il  transito  alle
   qualifiche funzionali sesta e settima.
  a) Anzianita' di servizio (sino ad un massimo di punti 20):
    per  ogni  anno  o  frazione  superiore  a sei mesi di anzianita'
riconosciuta,  ai  fini  giuridici,   nella   fascia   funzionale   o
corrispondente  nuova  qualifica funzionale di provenienza, punti per
anno 0,75.
 b)  Curriculum formativo e professionale (sino a un massimo di punti
20):
   I - Titoli accademici e di studio (sino a un massimo di punti 16):
    sino  a  punti  8  per  diploma  di  laurea,  da  attribuire come
appresso: per la votazione riportata sino a 99, punti 5,60; per  ogni
voto superiore, punti 0,20; per la votazione di 110 e lode, punti 8;
    sino  a  punti  6  per  il  diploma  di scuola media superiore da
attribuire come appresso: per la votazione minima, punti 4; per  ogni
punto  di  voto superiore al minimo, punti 0,25. Ai fini predetti, il
punteggio della votazione va  ricondotto  in  decimi;  e  qualora  il
titolo  di  studio  sia  stato  conseguito  con votazione plurima, la
valutazione ha luogo sulla media dei voti riportati;
    punti   0,50  per  ciascuna  abilitazione  all'esercizio  di  una
professione  ovvero,  all'insegnamento  in  materie  attinenti   alla
competenza dell'Amministrazione;
    punti  0,30  per  ogni  borsa  di  studio  e  punti 0,50 per ogni
contratto di ricerca, sino ad un massimo di punti 1.
   II  -  Titoli di vincitore o idoneo in concorsi pubblici per esami
(fino a un massimo di 5 punti e di 3  concorsi)  per  l'assunzione  a
qualifiche o posizioni funzionali corrispondenti o superiori a quelle
della qualifica funzionale rivestita:
    punti 2,00 al vincitore del concorso pubblico con prove scritte e
orali presso l'Amministrazione regionale o  presso  l'Amministrazione
di provenienza;
    punti 1,50 al vincitore del concorso pubblico con prove scritte e
orali presso Amministrazioni diverse;
    punti  0,80  al  vincitore  del  concorso pubblico con sola prova
orale presso l'Amministrazione regionale o  presso  l'Amministrazione
di provenienza;
    punti  0,60 al vincitore del concorso con sola prova orale presso
Amministrazioni diverse.
   Il punteggio da attribuirsi alle idoneita', con le modalita' sopra
dette, e' ridotto al 30 per cento rispetto a quello previsto  per  il
vincitore.
   III   -  Qualificazioni,  specializzazioni  e  corsi,  in  materie
attinenti alla competenza dell'Amministrazione regionale (fino ad  un
massimo di punti 4):
     a)  per  ciascun  titolo di qualificazione e di specializzazione
conseguito con esame presso Universita',  scuole,  istituti,  enti  o
altre strutture abilitate:
     punti 0,30 con frequenza fino a un mese;
     punti 0,40 con frequenza fino a tre mesi;
     punti 0,60 con frequenza fino a sei mesi;
     punti 0,80 con frequenza fino a nove mesi;
     punti 1,00 con frequenza fino a un anno;
     punti 1,20 con frequenza superiore a un anno;
     b)  per le attivita' di partecipazione a corsi fino a un massimo
di 10 corsi:
     punti  0,20  per  ciascuna  attivita'  di  assistente  in  corsi
universitari;
     punti 0,15 per ciascuna attivita' di docente in altri corsi.
 
      -------------------------------------------------------
 
                                                            TABELLA D
Tabella di valutazione dei titoli per l'accesso alla qualifica
   funzionale  dirigenziale  mediante  concorso  interno,  e  per  il
   transito all'ottava qualifica funzionale mediante procedimenti  di
   mobilita'  verticale, ai sensi degli articoli 1 e 3 della presente
   legge.
    a) Anzianita' di servizio (sino ad un massimo di punti 15):
    punti  0,75  per  ogni  anno  o  frazione superiore a sei mesi di
anzianita' riconosciuta, ai fini giuridici, nella fascia funzionale o
corrispondente nuova qualifica funzionale di provenienza.
    b)  Funzioni  di  direzione  (sino ad un massimo di punti 25), da
assegnarsi in relazione al periodo di tempo decorrente dalla data  di
entrata  in  vigore della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, come
in appresso:
    punti  3,50 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi, per le
funzioni  di  segretario  generale  o  coordinatore  generale   della
Presidenza  della  Giunta,  direttore della ragioneria, direttore dei
servizi o coordinatore generale di  assessorato,  direttore  generale
dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda, capo di gabinetto
della Presidenza della Giunta;
    punti  2,50  per ogni anno o frazione superiore a sei mesi per le
funzioni di direzione di una divisione o di  strutture  organizzative
corrispondenti  ai servizi di cui all'art. 4 della legge regionale 17
agosto 1978, n. 51,  dell'Amministrazione  regionale  e  dell'Azienda
foreste demaniali della Regione sarda;
    punti  1,50  per ogni anno o frazione superiore a sei mesi per le
funzioni di direzione di una sezione  o  di  strutture  organizzative
corrispondenti  ai settori di cui all'art. 4 della legge regionale 17
agosto 1978, n. 51,  dell'Amministrazione  regionale  e  dell'Azienda
foreste demaniali della Regione sarda.
    c)  Titoli  accademici  e  di studio (sino ad un massimo di punti
10):
    punti 6 per diploma di laurea da attribuirsi come in appresso:
     con votazione da 67 a 85: punti 1,50;
     con votazione da 86 a 90: punti 2;
     con votazione da 91 a 95: punti 3;
     con votazione da 96 a 100: punti 4;
     per ogni voto superiore a 100: punti 0,15;
     per la votazione di 110 e lode: punti 6;
    punti  2  per l'abilitazione, conseguita con esame, all'esercizio
di una professione;
    punti  0,50  per  ogni  borsa di studio di durata almeno annuale,
sino ad un massimo di 2 punti.
    d)  Concorsi  pubblici  per l'assunzione a qualifiche o posizioni
funzionali  corrispondenti  o  superiori  a  quelle  della  qualifica
funzionale rivestita (sino ad un massimo di punti 5):
    punti  2  al  vincitore del concorso pubblico con prove scritte e
orali presso l'Amministrazione regionale o  presso  l'Amministrazione
di provenienza;
    punti 1,50 al vincitore del concorso pubblico con prove scritte e
orali presso Amministrazioni diverse;
    punti  0,50  al  vincitore  del  concorso pubblico con sola prova
orale presso l'Amministrazione regionale o  presso  l'Amministrazione
di provenienza.