Art. 9. 1. L'assegno integrativo della pensione diretta, indiretta e di reversibilita' spettante ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, e' determinato sulla base della differenza tra il trattamento di quiescenza spettante secondo i medesimi articoli per il servizio comunque riconosciuto presso il FITQ ed il trattamento per lo stesso servizio spettante secondo la vigente normativa degli istituti di previdenza. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Cagliari, addi' 5 giugno 1989 MELIS __________ TABELLA A Tabella di corrispondenza tra le fasce funzionali di cui all'art. 27 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51 e qualifiche funzionali di cui all'art. 2 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della presente legge. Fascia funzionale Qualifica funzionale - - I III II III III IV IV V V VI VI VII TABELLA B Tabella di valutazione dei titoli ai fini della mobilita' verticale alla qualifica funzionale immediatamente superiore ai sensi degli articoli 1 e 3 della presente legge, per il transito sino alla quinta qualifica funzionale. a) Anzianita' di servizio (sino ad un massimo di punti 20): per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di anzianita' riconosciuta, ai fini giuridici, nella fascia funzionale o corrispondente nuova qualifica funzionale di provenienza, punti per anno 0,75. b) Titoli di studio (sino ad un massimo di punti 10): possesso di diploma di scuola media superiore, punti 2; diploma di scuola media inferiore prescritto per la qualifica, fino a punti 8 da attribuire come in appresso: per la votazione minima, punti 6; per ogni punto di voto superiore al minimo, punti 0,50. Ai fini predetti, qualora il titolo di studio sia stato conseguito con votazione plurima, la valutazione ha luogo sulla media dei voti riportati; e qualora la votazione sia stata espressa con i giudizi di sufficiente, buono, distinto e ottimo la corrispondenza e' definita come segue: sufficiente, 6; buono, 7; distinto, 8; ottimo, 10. _________ TABELLA C Tabella di valutazione dei titoli ai fini della mobilita' verticale alla qualifica funzionale immediatamente superiore ai sensi degli articoli 1 e 3 della presente legge, per il transito alle qualifiche funzionali sesta e settima. a) Anzianita' di servizio (sino ad un massimo di punti 20): per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di anzianita' riconosciuta, ai fini giuridici, nella fascia funzionale o corrispondente nuova qualifica funzionale di provenienza, punti per anno 0,75. b) Curriculum formativo e professionale (sino a un massimo di punti 20): I - Titoli accademici e di studio (sino a un massimo di punti 16): sino a punti 8 per diploma di laurea, da attribuire come appresso: per la votazione riportata sino a 99, punti 5,60; per ogni voto superiore, punti 0,20; per la votazione di 110 e lode, punti 8; sino a punti 6 per il diploma di scuola media superiore da attribuire come appresso: per la votazione minima, punti 4; per ogni punto di voto superiore al minimo, punti 0,25. Ai fini predetti, il punteggio della votazione va ricondotto in decimi; e qualora il titolo di studio sia stato conseguito con votazione plurima, la valutazione ha luogo sulla media dei voti riportati; punti 0,50 per ciascuna abilitazione all'esercizio di una professione ovvero, all'insegnamento in materie attinenti alla competenza dell'Amministrazione; punti 0,30 per ogni borsa di studio e punti 0,50 per ogni contratto di ricerca, sino ad un massimo di punti 1. II - Titoli di vincitore o idoneo in concorsi pubblici per esami (fino a un massimo di 5 punti e di 3 concorsi) per l'assunzione a qualifiche o posizioni funzionali corrispondenti o superiori a quelle della qualifica funzionale rivestita: punti 2,00 al vincitore del concorso pubblico con prove scritte e orali presso l'Amministrazione regionale o presso l'Amministrazione di provenienza; punti 1,50 al vincitore del concorso pubblico con prove scritte e orali presso Amministrazioni diverse; punti 0,80 al vincitore del concorso pubblico con sola prova orale presso l'Amministrazione regionale o presso l'Amministrazione di provenienza; punti 0,60 al vincitore del concorso con sola prova orale presso Amministrazioni diverse. Il punteggio da attribuirsi alle idoneita', con le modalita' sopra dette, e' ridotto al 30 per cento rispetto a quello previsto per il vincitore. III - Qualificazioni, specializzazioni e corsi, in materie attinenti alla competenza dell'Amministrazione regionale (fino ad un massimo di punti 4): a) per ciascun titolo di qualificazione e di specializzazione conseguito con esame presso Universita', scuole, istituti, enti o altre strutture abilitate: punti 0,30 con frequenza fino a un mese; punti 0,40 con frequenza fino a tre mesi; punti 0,60 con frequenza fino a sei mesi; punti 0,80 con frequenza fino a nove mesi; punti 1,00 con frequenza fino a un anno; punti 1,20 con frequenza superiore a un anno; b) per le attivita' di partecipazione a corsi fino a un massimo di 10 corsi: punti 0,20 per ciascuna attivita' di assistente in corsi universitari; punti 0,15 per ciascuna attivita' di docente in altri corsi. ------------------------------------------------------- TABELLA D Tabella di valutazione dei titoli per l'accesso alla qualifica funzionale dirigenziale mediante concorso interno, e per il transito all'ottava qualifica funzionale mediante procedimenti di mobilita' verticale, ai sensi degli articoli 1 e 3 della presente legge. a) Anzianita' di servizio (sino ad un massimo di punti 15): punti 0,75 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di anzianita' riconosciuta, ai fini giuridici, nella fascia funzionale o corrispondente nuova qualifica funzionale di provenienza. b) Funzioni di direzione (sino ad un massimo di punti 25), da assegnarsi in relazione al periodo di tempo decorrente dalla data di entrata in vigore della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, come in appresso: punti 3,50 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi, per le funzioni di segretario generale o coordinatore generale della Presidenza della Giunta, direttore della ragioneria, direttore dei servizi o coordinatore generale di assessorato, direttore generale dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda, capo di gabinetto della Presidenza della Giunta; punti 2,50 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi per le funzioni di direzione di una divisione o di strutture organizzative corrispondenti ai servizi di cui all'art. 4 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda; punti 1,50 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi per le funzioni di direzione di una sezione o di strutture organizzative corrispondenti ai settori di cui all'art. 4 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda. c) Titoli accademici e di studio (sino ad un massimo di punti 10): punti 6 per diploma di laurea da attribuirsi come in appresso: con votazione da 67 a 85: punti 1,50; con votazione da 86 a 90: punti 2; con votazione da 91 a 95: punti 3; con votazione da 96 a 100: punti 4; per ogni voto superiore a 100: punti 0,15; per la votazione di 110 e lode: punti 6; punti 2 per l'abilitazione, conseguita con esame, all'esercizio di una professione; punti 0,50 per ogni borsa di studio di durata almeno annuale, sino ad un massimo di 2 punti. d) Concorsi pubblici per l'assunzione a qualifiche o posizioni funzionali corrispondenti o superiori a quelle della qualifica funzionale rivestita (sino ad un massimo di punti 5): punti 2 al vincitore del concorso pubblico con prove scritte e orali presso l'Amministrazione regionale o presso l'Amministrazione di provenienza; punti 1,50 al vincitore del concorso pubblico con prove scritte e orali presso Amministrazioni diverse; punti 0,50 al vincitore del concorso pubblico con sola prova orale presso l'Amministrazione regionale o presso l'Amministrazione di provenienza.