Art. 9.
                Attribuzioni del Comitato di gestione
                    delle Unita' Sanitarie Locali
 
   1.  I  provvedimenti  in  materia  veterinaria, non riservati alla
competenza dello Stato o che  la  presente  legge  non  riservi  alla
competenza  degli  organi regionali, o dal Sindaco, sono adottati dal
Comitato di Gestione della Unita' Sanitaria Locale.