Art. 9. Attribuzioni del Comitato di gestione delle Unita' Sanitarie Locali 1. I provvedimenti in materia veterinaria, non riservati alla competenza dello Stato o che la presente legge non riservi alla competenza degli organi regionali, o dal Sindaco, sono adottati dal Comitato di Gestione della Unita' Sanitaria Locale.