Art. 9.
                  Dichiarazione di pubblica utilita'
 
   1.  L'approvazione  degli interventi previsti dalla presente legge
equivale a dichiarazione di pubblica  utilita',  indifferibilita'  ed
urgenza  a  tutti  gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e
successive modificazioni.
   2.  La notifica agli interessati del provvedimento di approvazione
dell'acquisizione sostituisce, a tutti gli effetti, le  procedure  di
cui agli articoli 17 e 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.