Art. 9. Armi consentite 1. La caccia al cinghiale e' consentita: a) con fucile a canna liscia e con l'uso di cartuccia a palla unica non superiore al calibro 12; b) con la carabina a canna ad anima rigata di calibro di mm. 7 o 270 millesimi di pollice. Con arma di calibro compreso fra i 9 e i 7 mm. e' obbligatorio l'uso di cartucce con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40. 2. Ai cacciatori e' vietato portare cartucce a munizione spezzata. 3. I conduttori dei cani possono essere autorizzati dal caposquadra a portare fucili caricati con cartucce a salve. 4. I partecipanti alla battuta possono tenere l'arma fuori del fodero per raggiungere le poste o le localita' dove liberare la muta. Durante il tragitto, e comunque sempre prima dell'inizio e dopo la fine della battuta, le armi devono essere tenute scariche. 5. Durante la caccia al cinghiale e' vietato l'uso di qualsiasi mezzo fuori strada per scovare o inseguire il selvatico. E' consentito il trasporto degli animali abbattuti. 6. Durante la battuta e' altresi' vietato l'impiego di strumenti di comunicazione radio o telefonica che non servano per i collegamenti organizzativi fra i conduttori dei cani ed i capiposta. 7. Gli interventi di selezione sono consentiti esclusivamente con fucili a canna rigata di calibro minimo di millimetri 7 o 270 millesimi di pollice con cannocchiale. Sono rigorosamente escluse cartucce per armi corte.