Art. 9. Procedure d'esame e attestato di idoneita' 1. Le prove d'esame sono indette, di norma, entro il 30 settembre di ogni biennio. 2. Le domande di ammissione devono contenere la dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 7. 3. Per l'ammissione all'esame e' dovuto un concorso spese di L. 150.000 in analogia a quanto previsto dall'art. 239, comma 2, n. 7, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per le professioni ivi con- template. 4. La commissione valuta ciascuna prova d'esame manifestando un giudizio di "idoneita'" o di "non idoneita'". 5. I candidati che non hanno conseguito l'idoneita' in ognuna delle prove scritte non sono ammessi a sostenere la prova orale. 6. L'idoneita' si consegue con il superamento delle prove scritte e di quella orale. 7. La giunta regionale approva l'elenco degli idonei all'esercizio della professione di organizzatore professionale di congressi e autorizza il rilascio dell'attestato di idoneita'.