Art. 9.
                              I comuni
 
   1. Puo' essere istituito un municipio:
     a)  nei  comuni  che  siano  il  risultato  di  una  fusione   o
incorporazione,  quando  la  popolazione di un centro abitato presnti
caratteri  di  separatezza  territoriale  e  di  tradizioni   civiche
proprie;
     b) nei comuni superiori a 10.000 abitanti e inferiori a 100.000,
in   alternativa   alla   istituzione   di   una   circoscrizione  di
decentramento, quando vi sia il consenso degli stessi,  sussistano  i
requisiti  di  cui  alla lett. a) e la popolazione del centro abitato
non sia inferiore a 1.000 abitanti.
   2. Il municipio, organismo privo di personalita' giuridica, ha  lo
scopo di valorizzare i caratteri civici delle popolazioni locali e di
operare    un   decentramento   dei   servizi   comunali,   affidando
l'organizzazione e la gestione  dei  servizi  di  base  e  di  quelli
delegati  dal  comune  ad  un  comitato  di  gestione, composto da un
prosindaco e da due consultori, eletti fra  candidati  residenti  nel
municipio.
   3. Il municipio e' istituito con legge regionale, che ne determina
l'ambito territoriale e i servizi di base.
   4.  Lo  Statuto e il regolamento comunale stabiliscono le forme di
elezione popolare del comitato, la sfera  di  competenza  dell'organo
collegiale  e  dei  singoli  componenti,  i  poteri e le modalita' di
partecipazione dei municipi alla programmazione  economico-sociale  e
urbanistica  del  comune,  in armonia con quanto previsto all'art. 12
della  legge  8  giugno  1990,  n.  142,  nonche'   i   criteri   per
l'assegnazione delle risorse finanziarie e patrimoniali.