Art. 9. I comuni 1. Puo' essere istituito un municipio: a) nei comuni che siano il risultato di una fusione o incorporazione, quando la popolazione di un centro abitato presnti caratteri di separatezza territoriale e di tradizioni civiche proprie; b) nei comuni superiori a 10.000 abitanti e inferiori a 100.000, in alternativa alla istituzione di una circoscrizione di decentramento, quando vi sia il consenso degli stessi, sussistano i requisiti di cui alla lett. a) e la popolazione del centro abitato non sia inferiore a 1.000 abitanti. 2. Il municipio, organismo privo di personalita' giuridica, ha lo scopo di valorizzare i caratteri civici delle popolazioni locali e di operare un decentramento dei servizi comunali, affidando l'organizzazione e la gestione dei servizi di base e di quelli delegati dal comune ad un comitato di gestione, composto da un prosindaco e da due consultori, eletti fra candidati residenti nel municipio. 3. Il municipio e' istituito con legge regionale, che ne determina l'ambito territoriale e i servizi di base. 4. Lo Statuto e il regolamento comunale stabiliscono le forme di elezione popolare del comitato, la sfera di competenza dell'organo collegiale e dei singoli componenti, i poteri e le modalita' di partecipazione dei municipi alla programmazione economico-sociale e urbanistica del comune, in armonia con quanto previsto all'art. 12 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche' i criteri per l'assegnazione delle risorse finanziarie e patrimoniali.