Art. 9. Interventi di controllo sulla popolazione felina 1. Qualora l'accertamento del Servizio veterinario della U.S.S.L. evidenzi in una colonia di gatti randagi problemi legati al benessere animale, quali cattivo stato di nutrizione o condizioni di sofferenza, depressione del sensorio, il Comune dispone l'affidamento della colonia ad una Associazione per la protezione degli animali, che garantisce il ripristino delle condizioni di benessere, riferendo periodicamente all'U.S.S.L. competente territorio. 2. Particolare attenzione dovra' essere rivolta ai problemi inerenti la riproduzione ed il controllo delle patologie presenti. A tal fine, il Comune puo' fornire alle Associazioni che hanno in affidamento colonie di gatti randagi la consulenza di un medico veterinario libero professionista appositamente convenzionato, per gli interventi zooiatrici che si rendano necessari. 3. Al Servizio veterinario della U.S.S.L. deve essere segnalata la presenza di affezioni a carattere zoonosico e di malattie denunciabili ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria, per gli interventi di competenza. 4. La cattura dei gatti randagi puo' essere disposta solo nel caso in cui, per motivi di ordine igienico-sanitario, la presenza degli animali risulti, ad un accertamento congiunto dei Servizi veterinario e di igiene pubblica della U.S.S.L. incompatibile con insediamenti di popolazione a rischio (es. ospedali, asili, case di cura) ovvero in caso di epidemie che mettono a repentaglio la salute dell'uomo o degli animali; in questi casi, la cattura e' eseguita, previo provvedimento motivato del sindaco, dal personale di cui al comma 1, dell'articolo 3 del presente Regolamento, con l'assistenza del Presidio multizonale di profilassi e polizia veterinaria competente per territorio, nel rispetto del benessere animale.