Art. 9.
            Istituti di ricovero e cura obbligatoriamente
          convenzionati con il servizio sanitario regionale
 
   1. I rapporti  convenzionali  con  le  istituzioni  indicate  agli
articoli  39,  41  e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono
ridefiniti sulla base delle linee di programmazione e di indirizzo di
cui all'articolo 3 e delle determinazioni di cui agli articoli 4 e 8,
per le istituzioni ivi previste.
   2.  L'istituzione  di   nuove   divisioni,   sezioni   e   servizi
universitari,  ivi  compresi quelli connessi ad esigenze didattiche e
di ricerca che comportino nuovi oneri a carico del servizio sanitario
regionale,  e'  attuata,  d'intesa   tra   Regione   e   Universita',
nell'ambito   del  fabbisogno  complessivo  di  servizi  ospedalieri,
definito ai sensi del  precedente  articolo  3,  nel  rispetto  della
normativa contenuta nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
   3. L'istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi ospedalieri
da parte dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di
cui  all'articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e' soggetta
ad autorizzazione della Giunta regionale, tenuto conto dell'attivita'
di ricerca scientifica biomedica svolta  dagli  stessi.  E'  altresi'
soggetta  ad  autorizzazione  della Giunta regionale l'istituzione di
nuove  divisioni,  sezioni  e  servizi  ospedalieri  da  parte  delle
istituzioni  di  cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, nonche' le variazioni di organico che comportino nuovi oneri  di
spesa   ovvero   modificazioni   dell'assetto   organizzativo   della
struttura.
   4. La Giunta regionale, al fine dell'adozione dei provvedimenti di
cui  ai  precedenti  commi,  e'  tenuta  ad acquisire il parere della
competente commissione permanente  del  Consiglio  regionale  che  si
esprime, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento
della richiesta, con le modalita' di cui all'articolo 4, comma 5.
   5. L'eventuale riconoscimento quale presidio dell'unita' sanitaria
locale delle strutture di cui al secondo comma dell'articolo 43 della
legge  23  dicembre  1978. n. 833, potra' essere previsto nell'ambito
del piano sanitario regionale, da emanarsi a norma  dell'articolo  1,
comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.