Art. 9. Istituti di ricovero e cura obbligatoriamente convenzionati con il servizio sanitario regionale 1. I rapporti convenzionali con le istituzioni indicate agli articoli 39, 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono ridefiniti sulla base delle linee di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 3 e delle determinazioni di cui agli articoli 4 e 8, per le istituzioni ivi previste. 2. L'istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi universitari, ivi compresi quelli connessi ad esigenze didattiche e di ricerca che comportino nuovi oneri a carico del servizio sanitario regionale, e' attuata, d'intesa tra Regione e Universita', nell'ambito del fabbisogno complessivo di servizi ospedalieri, definito ai sensi del precedente articolo 3, nel rispetto della normativa contenuta nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 3. L'istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi ospedalieri da parte dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui all'articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e' soggetta ad autorizzazione della Giunta regionale, tenuto conto dell'attivita' di ricerca scientifica biomedica svolta dagli stessi. E' altresi' soggetta ad autorizzazione della Giunta regionale l'istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi ospedalieri da parte delle istituzioni di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' le variazioni di organico che comportino nuovi oneri di spesa ovvero modificazioni dell'assetto organizzativo della struttura. 4. La Giunta regionale, al fine dell'adozione dei provvedimenti di cui ai precedenti commi, e' tenuta ad acquisire il parere della competente commissione permanente del Consiglio regionale che si esprime, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, con le modalita' di cui all'articolo 4, comma 5. 5. L'eventuale riconoscimento quale presidio dell'unita' sanitaria locale delle strutture di cui al secondo comma dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978. n. 833, potra' essere previsto nell'ambito del piano sanitario regionale, da emanarsi a norma dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.