Art. 9. Requisiti per l'apertura e l'esercizio dei poliambulatori A) Requisiti edilizi: un vano di attesa; un vano per attivita' amministrative; due o piu' servizi igienici, uno dei quali riservato al personale, comunque proporzionalmente nel numero all'entita' e al tipo di attivita' esercitata; un numero di ambulatori, con disponibilita' di adeguato spazio da adibire a spogliatoio per gli utenti, pari ad almeno il 30% delle attivita' specialistiche, oggetto dell'autorizzazione e comunque tali da garantire la compatibilita' tra le diverse attivita' esercitate nel medesimo ambulatorio; distinte aree per lo svolgimento di attivita' specifiche comportanti l'installazione di attrezzature particolari, con le necessarie separazioni non inferiore a dodici mq. per ogni operatore. In linea generale i locali debbono in ogni caso assicurare un corretto ed adeguato svolgimento delle attivita' autorizzate ed essere comunque tali da soddisfare la vigente normativa in materia di igiene e sanita', di edilizia, di prevenzione antincendio, di infortunistica e di igiene del lavoro: per quanto concerne i presidi ambulatoriali per dialisi ciascuno di esso deve essere dotato in particolare di: a) una sala preparazione dell'acqua; b) sale dialisi con relativo bagno; tutte munite di condizionatore d'aria; i locali adibiti a sale dialisi debbono essere adeguati alla normativa per il rischio sismico. Per il trattamento dialitico dei pazienti AU positivi dovra' essere prevista una sola dialisi separata. L'impianto di distribuzione dell'acqua che arrivera' in sala dialisi dalla sala di preparazione, deve essere fatta con tubatura in plastica che possa essere sostituibile. A fianco di ciascun posto letto deve esserci uno scarico per l'acqua che confluisce nello scarico generale. Ogni posto letto inoltre dovra' essere dotato di un pannello elettrico con interruttore salva-vita e possibilita' di contatto elettrico. B) Personale. Nei poliambulatori deve essere assicurata la presenza di personale medico, sanitario ausiliario, tecnico, amministrativo ed ausiliario in numero proporzionale al carico di lavoro ed all'entita' qualitativa e quantitativa delle attivita' svolte. Requisito minimo per l'autorizzazione e' comunque costituito dalla seguente dotazione di personale: un direttore tecnico responsabile, che puo' essere anche uno specialista operante nel poliambulatorio; un medico specialista in ciascuna delle attivita' specialistiche esercitate ed oggetto dell'autorizzazione, a rapporto di lavoro subordinato o a rapporto libero-professionale. E' in ogni caso necessario assicurare la presenza continuativa di specialisti, per ciascuna delle attivita' autorizzate per un numero di ore corrispondenti alle ore di apertura al pubblico di ogni specialita', che risultino comunicate al competente servizio della U.S.L.; unita' di personale ausiliario e di personale amministrativo a rapporto di lavoro subordinato, adeguato al numero e al tipo delle attivita' esercitate; un adeguato numero di personale ausiliario a rapporto di lavoro subordinato. Per i trattamenti di dialisi, almeno una unita' infermieristica debitamente addestrata, per ogni 3 unita' dialitiche. C) Direzione tecnica. Ad ogni poliambulatorio deve essere preposto un direttore tecnico, che non puo' dirigere altri ambulatori o presidi privati, il quale deve garantire la propria presenza per almeno la meta' delle ore di apertura al pubblico che risultano comunicate al competente servizio di assistenza sanitaria della U.S.L. competente per territorio. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6 lett q) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per esercitare le funzioni di direttore tecnico occorrono i seguenti requisiti: laurea in medicina e chirurgia; iscrizione all'Albo professionale dei medici; diploma di specializzazione in igiene pubblica o direzione sanitaria o titolo equipollente, oppure diploma di una delle specialita' esercitate nel poliambulatorio. Ferma la responsabilita' professionale dei singoli operatori, il direttore tecnico risponde della regolarita' del servizio. In particolare il direttore tecnico sceglie ed approva, d'intesa con gli specialisti delle singole attivita' autorizzate, le metodiche operative, organizza i servizi, vigila nella idoneita' delle attrezzature e degli impianti, presta, direttamente o tramite i collaboratori medici a cio' destinati, la consulenza necessaria. Il direttore tecnico e' altresi' responsabile: dell'applicazione del regolamento interno; dello stato igienico dei locali, dello stato delle attrezzature e degli impianti, delle scorte e dello stato di conservazione del materiale impiegato, nonche' della corretta applicazione delle norme di tutela degli operatori contro i rischi derivanti dalla specifica attivita' di ciascuno di essi; della registrazione, trascrizione e conservazione dei referti per le attivita' per le quali e' prevista la refertazione. D) Dotazione strumentale. La dotazione minima strumentale del poliambulatorio deve essere strettamente correlata alle singole attivita' specialistiche rientranti nell'atto di autorizzazione e deve comunque essere tale da assicurare un adeguato espletamento delle attivita' stesse. Relativamente all'attivita' di dialisi il presidio dovra' essere dotato in particolare di: 1) impianti idrico: presa di acqua con un minimo di 4/5 atmosfere; clorazione dell'acqua: contenitore da 85/100 litri in plastica piu' una pompa per l'iniezione del cloro; addolcimento dell'acqua: un addolcitore della portata minima di 8 metri cubi per ogni rigenerazione; declorazione dell acqua: un decloratore automatico; un apparecchio di osmosi inversa; una cella di controllo di conducibilita' dell'acqua osmotizzata; 2) impianto elettrico: la potenza assorbita dall'impianto elettrico dipende naturalmente anche dal tipo di apparecchiature scelte.