Art. 9.
                       Strutture organizzative
 
   1. La commissione ha sede presso la Giunta provinciale e si avvale
di una segreteria tecnica incardinata presso  il  servizio  relazioni
pubbliche.
   2. Per l'espletamento dei suoi compiti la commissione si avvale di
un  funzionario  provinciale  con  compiti  di  segretario e di altro
personale messo a disposizione dalla Giunta provinciale.
   3.  La  commissione  puo'  avvalersi  della  collaborazione  delle
strutture  provinciali,  di  istituti  e  dipartimenti  universitari,
nonche' di esperti esterni secondo le modalita' stabilite dalle leggi
vigenti.