Art. 9. Strutture organizzative 1. La commissione ha sede presso la Giunta provinciale e si avvale di una segreteria tecnica incardinata presso il servizio relazioni pubbliche. 2. Per l'espletamento dei suoi compiti la commissione si avvale di un funzionario provinciale con compiti di segretario e di altro personale messo a disposizione dalla Giunta provinciale. 3. La commissione puo' avvalersi della collaborazione delle strutture provinciali, di istituti e dipartimenti universitari, nonche' di esperti esterni secondo le modalita' stabilite dalle leggi vigenti.