Art. 9.
             Fuoco controllato e tecniche di estinzione
              con il fuoco durante gli incendi boschivi
 
   1. Per  fuoco  controllato  e'  da  intendersi  l'applicazione  in
sicurezza  del fuoco su precise superfici prestabilite. Gli obiettivi
gestionali del fuoco controllato sono sempre motivati da interessi di
rilevanza scientifica o economica e sono circoscritti ai seguenti:
     a) diminuzione  dell'intensita'  e  della  diffusibilita'  degli
incendi  boschivi  mediante  la  riduzione  della biomassa bruciabile
esclusivamente nelle formazioni erbacee o basso  arbustive  limitrofe
alle formazioni forestali;
     b) manutenzione dei viali tagliafuoco;
     c)  conservazione  di  specifici  habitat  erbacei  o arbustivi,
biotopi o di  specie  vegetali  la  cui  esistenza  e'  consentita  o
favorita dal fuoco periodico.
   2.  Le  modalita'  tecniche  di  esecuzione  del fuoco controllato
devono essere conformi a quanto disposto dal piano regionale  per  la
difesa del patrimonio boschivo dagli incendi.
   3.  E'  fatto  divieto di applicazione del fuoco controllato nelle
formazioni forestali naturali e negli ambienti in cui il novellame di
specie forestali tende a diffondersi naturalmente.
   4. La possibilita' di utilizzare il fuoco controllato, anche quale
intervento sperimentale, e' demandata al Corpo forestale dello  Stato
competente  per  territorio,  previa acquisizione e valutazione degli
elementi utili ed in  particolare:  le  condizione  meteorologiche  e
orografiche  della  zona,  la  quantita' e la natura del combustibile
nonche' la possibilita' di predisporre gli accorgimenti necessari per
evitare il diffondersi del fuoco dall'area di terreno interessata. Il
Corpo  forestale  dello  Stato  propone  al  competente   assessorato
regionale l'attuazione del fuoco controllato in determinati periodi e
localita';   l'assessorato  autorizza,  con  propria  determinazione,
l'applicazione richiesta del fuoco controllato comunicandola al Corpo
forestale stesso.
   5. Previo avviso alla competente prefettura, all'ente territoriale
interessato ed al locale distaccamento dei vigili  del  fuoco,  l'uso
del  fuoco  controllato  deve avvenire sotto il diretto controllo del
Corpo forestale  dello  Stato,  il  quale  puo'  impiegare  anche  il
personale aderente alle organizzazioni di volontariato.
   6. Sono consentite le pratiche del controfuoco e del fuoco tattico
nello   spegnimento  degli  incendi  boschivi  e,  ove  necessarie  e
possibili, sono ordinate dal componente di  grado  piu'  elevato  del
Corpo forestale dello Stato presente sull'incendio.