Art. 9.
 
Istituzione  e   composizione   della   commissione   regionale   per
l'accertamento dei requisiti necessari all'iscrizione nel ruolo
   1.  E'  istituita,  presso l'Assessorato regionale dell'industria,
commercio e artigianato, la commissione regionale per  l'accertamento
dei  requisiti  di  idoneita'  all'esercizio del trasporto di persone
mediante autoservizi pubblici non di linea.
   2. La commissione e' composta da cinque membri:
     a)   dall'Assessore   regionale   all'industria,   commercio   e
artigianato o da un suo delegato;
     b)  da  un  membro  designato  dalla  commissione  regionale per
l'artigianato scelto all'interno della commissione medesima;
     c) da un membro designato dall'Assessore regionale all'ambiente,
territorio e trasporti;
     d)  da  un  membro  designato  dall'associazione  di   categoria
maggiormente rappresentativa in ambito regionale;
     e) da un membro designato dall'Assessore regionale alla pubblica
istruzione,  scelto fra insegnanti di ruolo di geografia nelle scuole
secondarie regionali.
   3. Alla segreteria della commissione e' addetto un funzionario del
Servizio   del   commercio,   zona    franca    e    contingentamento
dell'Assessorato dell'industria, commercio e artigianato.
   4.  Per  ogni  membro  di  cui  al  comma  2, i soggetti designati
individuano anche il rispettivo membro supplente.
   5. La commissione regionale e' presieduta dall'Assessore regionale
all'industria,  commercio  e artigianato ed e' convocata dal medesimo
ogni qualvolta se ne ravvisi la necessita'.
   6. La commissione regionale ha il compito di  accertare,  mediante
esame,  la  sussistenza  dei  requisiti  di  idoneita'  dei  soggetti
interessati all'iscrizione nel ruolo.
   7. La commissione regionale dura in  carica  per  cinque  anni,  a
decorrere  dalla  data  della  sua nomina, da effettuarsi con decreto
dell'Assessore all'industria, commercio e artigianato.
   8. In sede  di  rinnovo  della  commissione  le  designazioni  dei
relativi  componenti dovranno essere effettuate almeno tre mesi prima
della scadenza.
   9.   Ai    componenti    della    commissione    non    dipendenti
dall'Amministrazione  regionale  e' corrisposto, per ogni giornata di
seduta, un gettone di presenza, a titolo di compenso onnicomprensivo,
di lire 150.000.