Art. 9. Attuazione dell'art. 1, comma 148, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 1. Le assegnazioni finanziarie dello Stato attuative di leggi di settore non impegnate alla data del 31 dicembre 1996 e quelle per le quali, entro la stessa data, non sono stati adottati i provvedimenti amministrativi di identificazione dei beneficiari, con esclusione dei finanziamenti relativi ad interventi nel settore delle calamita' naturali e dell'assistenza sanitaria, sono iscritte in apposito fondo nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze. 2. Con successiva legge, ordinaria o di bilancio, sara' approvato il piano di utilizzazione del fondo di cui al comma 1, sulla base delle previsioni e dei vincoli stabiliti dall'art. 1, comma 148, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 3. Con la medesima legge di cui al comma 2 saranno altresi' determinate le eventuali utilizzazioni alternative dei fondi ordinari della Regione previsti nel bilancio per l'esercizio finanziario 1997, a sostegno di interventi il cui finanziamento venga posto, integralmente o in parte, a carico del fondo di cui al comma 1.