Art. 9.
                 Attuazione dell'art. 1, comma 148,
                della legge 23 dicembre 1996, n. 662
 
  1.  Le  assegnazioni  finanziarie dello Stato attuative di leggi di
settore non impegnate alla data del 31 dicembre 1996 e quelle per  le
quali,  entro la stessa data, non sono stati adottati i provvedimenti
amministrativi di identificazione dei beneficiari, con esclusione dei
finanziamenti relativi ad  interventi  nel  settore  delle  calamita'
naturali e dell'assistenza sanitaria, sono iscritte in apposito fondo
nello  stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale del
bilancio e delle finanze.
  2. Con successiva legge, ordinaria o di bilancio,  sara'  approvato
il  piano  di  utilizzazione  del fondo di cui al comma 1, sulla base
delle previsioni e dei vincoli  stabiliti  dall'art.  1,  comma  148,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  3.  Con  la  medesima  legge  di  cui  al  comma 2 saranno altresi'
determinate le eventuali utilizzazioni alternative dei fondi ordinari
della Regione previsti nel bilancio per l'esercizio finanziario 1997,
a  sostegno  di  interventi  il  cui   finanziamento   venga   posto,
integralmente o in parte, a carico del fondo di cui al comma 1.